Valutazione comparativa illegittima senza annullamento per collocato in quiescenza (Cons. Stato n. 3399 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di promozione interna per valutazione comparativa, la scheda sintetica predisposta dall’organo di scrutinio deve restituire fedelmente il contenuto dei rapporti valutativi annuali. Ove la scheda riduca o sminuisca attività in realtà svolte in autonomia e con continuità, la valutazione comparativa risulta superficiale e la relativa censura è fondata. È altresì illegittima l’attribuzione di punteggi sui singoli parametri quando la Commissione, pur avendo predeterminato criteri e punteggi massimi, assegni valori globali privi di corrispondenza con alcuno dei giudizi enucleati e non se ne comprenda la determinazione, rendendo impossibile il sindacato giurisdizionale. Il dipendente già collocato in quiescenza, che agisce al solo fine del riconoscimento del trattamento giuridico ed economico connesso alla qualifica superiore, ottiene l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., senza annullamento e senza necessità di integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Consob, ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti della procedura interna di valutazione comparativa per l’assegnazione, tramite promozione, di sei posti nella qualifica di condirettore, indetta per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento del personale. Collocatosi al settimo posto, era risultato idoneo non vincitore.
Ha dedotto la illegittimità del giudizio discrezionale, sia in via assoluta — per essere stato espresso sulla sola scheda di sintesi della Giunta di scrutinio, senza considerare i rapporti valutativi del biennio 2014/2015 — sia in via relativa, per i vizi nella valutazione della propria posizione e di quella dei vincitori. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la scheda esaustiva, la scala dei punteggi predisposta e i punteggi dei vincitori espressione di discrezionalità insindacabile. Il dipendente, nel frattempo collocato in quiescenza, ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di gravame. Dal confronto tra scheda sintetica e rapporti valutativi emerge che, per l’appellante, l’attività di sostituzione del superiore è stata sminuita, lasciando intendere che si sia limitata alla mera firma di atti delegati, mentre dai rapporti risulta svolta in autonomia e non in via occasionale, a partire dall’anno 2013. Per altro candidato la medesima attività era stata invece puntualmente valorizzata. Ne deriva che la valutazione comparativa è stata, per tale profilo, superficiale.
Fondato è anche il secondo motivo. La Commissione aveva preventivamente approvato una tabella che, per ciascun parametro, enucleava i giudizi e i punteggi massimi risultanti dalla somma dei singoli criteri. In concreto, però, ha assegnato punteggi globali che non trovano corrispondenza nel punteggio massimo di alcuno dei giudizi predeterminati e dei quali non è dato comprendere la determinazione.
Il Collegio rileva che non si comprende quale peso abbiano svolto i tre criteri del parametro A2 e i cinque criteri del parametro D2, con la conseguenza che risulta impossibile comprendere come sia stata effettuata la comparazione e quindi esercitare il sindacato giurisdizionale sulla medesima. La motivazione discorsiva richiamata dal TAR, riferita alla media delle valutazioni del biennio, non assolve a tale funzione.
Accolto l’appello, il Consiglio di Stato si sofferma sugli effetti. Poiché l’appellante è collocato in quiescenza e agisce al solo fine del riconoscimento del trattamento giuridico ed economico connesso alla qualifica superiore, senza incidere sull’assetto organizzativo, l’accoglimento opera nei soli limiti dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, senza annullamento e senza integrazione del contraddittorio. In totale riforma della sentenza di primo grado, il Collegio accerta e dichiara l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con condanna della Consob alle spese del grado e compensazione verso il candidato non costituito.
Nota della Redazione
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