La variante urbanistica da autorizzazione rifiuti è temporanea e non crea affidamento (Cons. Stato n. 3026 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica regionale per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, adottata ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006, costituisce strumento eccezionale e a durata limitata, che sostituisce gli atti di assenso e vale, ove occorra, come variante allo strumento urbanistico. Alla cessazione dell’esigenza che la giustifica cessano gli effetti di variante e riprende vigore l’ordinaria competenza pianificatoria del Comune. La natura necessariamente transitoria dell’approvazione regionale esclude che il privato maturi un affidamento tutelabile alla conservazione della destinazione produttiva. Le scelte di pianificazione urbanistica restano espressione di amplissima discrezionalità, sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, e la reformatio in peius della zonizzazione non è di per sé illegittima.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria nel Comune di Parabiago di un’area di circa 56.500 mq, in parte occupata da un capannone e in parte da un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzato fin dal 2000 e da ultimo rinnovato dalla Città Metropolitana di Milano nel 2019 ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006.
Con la variante generale al P.G.T. il Comune ha attribuito all’intera area la destinazione di tessuto agricolo, respingendo le osservazioni della società che chiedeva la classificazione a zona produttiva. Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso, rilevando l’ampia discrezionalità comunale e l’assenza di un divieto di reformatio in peius. La società propone appello, deducendo difetto di istruttoria, violazione dell’art. 208 e contrasto con le previsioni del piano territoriale metropolitano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, che affida alla Regione l’autorizzazione unica previa conferenza di servizi. L’approvazione regionale sostituisce ogni altro atto di assenso, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità. La disposizione prevede però una scadenza dell’autorizzazione e impone di dettare le prescrizioni relative alla chiusura e agli interventi successivi.
Da qui la Corte ricava la temporaneità dell’autorizzazione e la conseguente cessazione degli effetti prodotti. La competenza regionale in materia urbanistica è un innesto eccezionale, giustificato dalla gestione del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale vasto. Venuta meno l’esigenza, la qualificazione urbanistica diventa modificabile da parte dell’ente preposto in via ordinaria, cioè il Comune, titolare della pianificazione urbanistica quale funzione fondamentale ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. d), d.l. n. 78/2010. La compatibilità ambientale e territoriale valutata in sede regionale non impedisce al Comune di riappropriarsi del proprio perimetro discrezionale.
Quanto all’affidamento, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la reformatio in peius della disciplina urbanistica è esclusa solo in presenza di determinazioni vincolanti o di aspettative qualificate, quali convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato o giudicati di annullamento. La generica aspettativa alla non reformatio in peius è cedevole rispetto alla discrezionalità pubblica (Cons. Stato, sez. IV, n. 1197 del 2003; Ad. Plen. n. 24 del 1999; Cons. Stato, sez. IV, n. 10661 del 2022). La scelta temporanea legata all’autorizzazione non può fondare alcun affidamento.
Nel merito, la destinazione agricola non appare irrazionale: il P.G.T. collega l’area al più ampio contesto rurale, in cui l’insediamento industriale è elemento minoritario. La recinzione apposta dal proprietario è situazione di fatto inidonea a condizionare le scelte pianificatorie. La norma delle N.T.A. che vieta gli impianti di smaltimento in tessuto agricolo opera a regime, con efficacia modificata ad tempus dall’autorizzazione regionale. È legittima la destinazione a verde agricolo finalizzata all’ordinato governo del territorio e al contenimento del consumo di suolo (Cons. Stato, sez. IV, n. 830 del 2013). Irrilevanti le previsioni del P.T.M., approvato dopo il P.G.T. impugnato. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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