Ottemperanza all’ordinanza di assegnazione e legittimazione passiva delle AST (TAR Marche n. 5 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza avverso l’ordinanza di assegnazione di somme emessa ex art. 553 c.p.c., trattandosi di provvedimento con portata decisoria e non di atto meramente esecutivo. Una volta che l’ordinanza sia divenuta definitiva e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 tra la notifica del titolo e quella del ricorso, il giudice amministrativo accoglie la domanda se il pagamento non risulta avvenuto. La condanna riguarda solo le somme liquidate nel titolo esecutivo e quelle accessorie funzionali alla sua pubblicazione, esame e notifica. Restano escluse le spese non coperte dal titolo, come quelle di precetto successive o relative a procedure esecutive non satisfattive.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono, nella qualità di creditore procedente e di difensore antistatario, per l’ottemperanza all’ordinanza di assegnazione emessa ex art. 548 c.p.c. nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi svoltosi davanti al Tribunale di Fermo. Con quel provvedimento il giudice dell’esecuzione aveva liquidato le spese della procedura in favore del difensore e assegnato alla creditrice la somma per sorte capitale, interessi e spese.
L’ordinanza, munita di formula esecutiva e notificata all’allora ASUR Marche, era divenuta definitiva per mancata opposizione. Gli interessati assumono di non avere ricevuto il pagamento e propongono ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. nei confronti dell’AST di Ancona, in funzione di gestione liquidatoria della soppressa ASUR, e del debitore originario. L’AST di Ancona eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Commissario liquidatore, indicando l’AST di Macerata come obbligata. Il Tribunale dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.; l’AST di Macerata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della proponibilità del rimedio. L’ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. non è un atto privo di attitudine decisoria, ma contiene un accertamento sul credito e sull’obbligo del terzo pignorato. Da ciò deriva l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa che riconosce la natura decisoria del provvedimento.
Accertata la definitività del titolo e il rispetto del termine di centoventi giorni, il Collegio verifica l’inadempimento dell’amministrazione sanitaria. Il pagamento non è intervenuto e non è stata addotta alcuna valida giustificazione. Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento.
Il Tribunale delimita con precisione l’oggetto della condanna. Sono dovute le somme espressamente liquidate nell’ordinanza di assegnazione, comprese quelle già quantificate nel precetto, e le ulteriori somme per spese, diritti e onorari successivi inerenti alla pubblicazione, esame e notifica del titolo, in quanto accessorie perché fondate sul medesimo provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come quelle di precetto successive non coperte dal titolo o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio non condivide l’eccezione dell’AST di Ancona e, all’esito dell’integrazione del contraddittorio, condanna entrambe le AST, ciascuna per la parte di propria competenza, al pagamento delle somme liquidate nel titolo, oltre interessi legali dal momento in cui l’ordinanza è divenuta inoppugnabile fino al soddisfo.
Il Tribunale assegna il termine di sessanta giorni per il pagamento, prevedendo l’avvio della variazione di bilancio in caso di insufficiente disponibilità di risorse. Decorso inutilmente il termine, nomina Commissario ad acta il dirigente pro tempore della struttura competente in materia contabile, con facoltà di delega, per l’adozione dei provvedimenti necessari. Le spese di giudizio sono compensate in ragione delle difficoltà operative connesse alle vicende successorie delle AST dopo la soppressione dell’ASUR.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 548 c.p.c. – Mancata dichiarazione del terzo
- Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti