Valutazione unitaria degli abusi edilizi e ordine di demolizione in zona paesaggistica (TAR Liguria n. 489 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi gli interventi realizzati in difformità da un titolo edilizio unico devono essere valutati dall’amministrazione in modo unitario e complessivo, e non atomistico, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio e al paesaggio deriva dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. L’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto doveroso e a contenuto vincolato, che non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del destinatario incidere sul suo contenuto. Il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio è necessario solo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, non nell’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio, di natura vincolata. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice è sufficiente a sostenere il provvedimento e a condurre al rigetto del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un edificio nel Comune di Dolceacqua, hanno impugnato l’ingiunzione del 14 giugno 2021 con cui il Comune ha ordinato la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. L’edificio era stato assentito con permesso di costruire del 9 giugno 2006; a seguito di sopralluoghi, il Comune ha contestato difformità esecutive, tra cui il mancato interramento del piano destinato a garage e la trasformazione di superfici accessorie con aumento volumetrico.
I ricorrenti hanno dedotto sette motivi, sostenendo in particolare che le opere contestate non integrassero un organismo edilizio diverso, che le difformità minori andassero sanzionate con sanzione pecuniaria e non con la demolizione, e che il provvedimento paesaggistico fosse viziato per difetto di comunicazione di avvio e per mancata acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio. Il Comune è rimasto contumace. Il processo è stato interrotto per il decesso di una ricorrente e riassunto dagli eredi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che le opere ricadono in zona paesaggisticamente tutelata, per cui l’ingiunzione è stata adottata anche ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Quanto alla omessa menzione del potere sanzionatorio paesaggistico nella comunicazione di avvio, il giudice richiama la giurisprudenza secondo cui il provvedimento di demolizione non deve essere necessariamente preceduto da tale comunicazione, trattandosi di atto doveroso e a contenuto vincolato, rispetto al quale la partecipazione non assume rilievo, anche in forza dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5632/2020; TAR Liguria, Sez. I, n. 734/2013).
Il collegio ritiene infondata anche la censura sul parere della Commissione per il paesaggio. Il parere è necessario solo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 o dell’accertamento di compatibilità ex art. 167, comma 4, non nell’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio, di natura vincolata; l’art. 12 L.R. n. 13/2014 non ne fa menzione.
Richiamata la giurisprudenza sull’atto plurimotivato (Cons. Stato, Sez. II, n. 5848/2024), il Tribunale osserva che l’infondatezza del motivo avverso la sanzione paesaggistica sarebbe già sufficiente a respingere il ricorso. Nel merito, anche le censure sui profili edilizi sono infondate: esse predicano una valutazione separata delle singole opere in difformità da un titolo unico, mentre è necessario un apprezzamento unitario e complessivo degli abusi, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9052/2023; Sez. VII, n. 7939/2023; TAR Liguria, Sez. II, n. 101/2025 e n. 339/2024).
Il pregiudizio al regolare assetto del territorio e al paesaggio deriva non dai singoli interventi, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. Le difformità dal titolo risultano peraltro ammesse con la presentazione dell’istanza di permesso in sanatoria. Il ricorso è quindi rigettato; nulla sulle spese stante la contumacia del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.