Sindacabilità delle valutazioni concorsuali solo per sviamento logico o errore di fatto (TAR Campania n. 1807 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici nelle prove di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non in presenza di elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il candidato che assuma l’arbitrarietà delle valutazioni altrui e la migliore qualità del proprio elaborato non può limitarsi a considerazioni generiche e prive di supporto probatorio, né richiedere al giudice una valutazione di merito sostitutiva di quella della commissione. Ove la commissione abbia espresso una valutazione analitica e differenziata di ciascun candidato, tale giudizio è esente dai vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà e non è sindacabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con D.D. 510 del 23.4.2020 e D.D. n. 783 del 8.7.2020 per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria, classe A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Non collocatosi in posizione utile, ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura; in data 6.7.2021 la Commissione gli trasmetteva gli elaborati in forma anonima e le relative griglie di valutazione, precisando che stava provvedendo al controllo dei titoli dei controinteressati.
Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 9.6.2021 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, lamentando la valutazione arbitraria e illogica delle prove scritte, non aderente alle griglie prefissate, l’assenza di motivazione dei punteggi numerici, l’irragionevolezza dei criteri e l’errata attribuzione delle risposte. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione degli elaborati e dei titoli. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto; il ricorrente ha poi rinunciato all’istanza ostensiva. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui le valutazioni delle commissioni giudicatrici nelle prove di concorso sono espressione di ampia discrezionalità e sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che emergano elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Su questo terreno il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente, infatti, non fornisce elementi sufficienti a superare le valutazioni della Commissione e si limita a considerazioni generiche e prive di supporto probatorio. Non è dato comprendere per quale motivo le risposte dei candidati non rispetterebbero la forma espositiva e i contenuti richiesti dalla griglia, né perché il giudizio della Commissione non sarebbe coerente con la griglia elaborata, né perché quest’ultima sarebbe irragionevole e arbitraria.
La doglianza incentrata sulla qualità tecnico-scientifica del proprio elaborato si risolve, per il Tribunale, in una richiesta di sostituzione del giudizio già espresso dalla Commissione con una inammissibile valutazione di merito. Il giudice amministrativo non può rivalutare nel merito le prove, ma solo verificare la coerenza logica e l’assenza di errori macroscopici.
Assume rilievo decisivo la relazione istruttoria redatta dalla Commissione e depositata in atti dal Ministero costituito: da essa emerge che la Commissione ha espresso una valutazione di ciascun candidato in maniera analitica e differenziata. Tale valutazione risulta esente dai vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, nonché da errore di fatto che ne consentirebbero il sindacato; inoltre non è stata oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso è pertanto respinto. La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nota della Redazione
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