Variante autorizzazione cava e prescrizioni transiti eccesso istruttoria sui 120 passaggi (TAR Umbria n. 432 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni imposte con l’autorizzazione alla coltivazione di un giacimento di cava trovano fondamento negli atti del procedimento di accertamento della disponibilità del giacimento e non possono essere successivamente ridotte a un dato numerico difforme da quello cristallizzato in quella sede. Il diniego di variante che confermi una limitazione dei transiti giornalieri non ancorata alle risultanze della conferenza di copianificazione è illegittimo per eccesso di potere e difetto di istruttoria. Non sussiste invece violazione delle garanzie partecipative quando il secondo parere dell’ufficio tecnico si limita a valutare gli elementi introdotti dall’istante con le proprie osservazioni. I vincoli di tutela indiretta che interessino solo parte del tracciato stradale non rendono impossibile l’adeguamento richiesto dall’amministrazione, se questo può realizzarsi anche con interventi non infrastrutturali. Le limitazioni all’attività produttiva giustificate da esigenze di sicurezza della viabilità non contrastano con l’art. 41 Cost., che vieta lo svolgimento dell’iniziativa economica in modo da recare danno alla salute, all’ambiente e alla sicurezza.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore estrattivo, chiedeva al Comune di Perugia la variante dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di cava in località Monticchio, limitatamente a tre prescrizioni: la soppressione del limite di capacità di carico dei mezzi, l’eliminazione del tetto di circa 120 transiti giornalieri e la sostituzione del doppio sensore di monitoraggio con un solo rilevatore all’ingresso della cava, in subordine con l’invio dei dati dei documenti di trasporto.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni della società, il Comune rigettava l’istanza, subordinando il superamento del diniego alla realizzazione di interventi di adeguamento dell’intera viabilità. La società impugnava il provvedimento e i pareri tecnici, proponendo poi motivi aggiunti avverso il parere sul monitoraggio dei passaggi. Si costituivano il Comune e l’associazione ambientalista controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro procedimentale. L’art. 8, comma 5, della l.r. n. 2 del 2000 consente la variante dell’autorizzazione, mentre l’art. 2, comma 2 della stessa legge definisce giacimento l’area la cui disponibilità sia stata riconosciuta con la procedura dell’art. 5 bis. Il Comune fondava il diniego sul presupposto che le prescrizioni contestate trovassero origine nelle valutazioni della conferenza di copianificazione.

Il primo motivo è respinto. Il secondo parere dell’ufficio mobilità non contraddice il precedente, ma valuta la proposta di miglioramento stradale non esaminata in precedenza: manca quindi la dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.

Il secondo e il quarto motivo sono invece fondati nei limiti esposti. Dagli atti del procedimento del 2011-2012 emerge che le valutazioni comunali e della conferenza si erano basate su 85 mezzi al giorno, per un totale di 170 transiti, con mezzi da circa 14 mc e 35 t a pieno carico. La successiva riduzione a 120 transiti deriva dal dato contingente dei minori passaggi ipotizzati nel 2015 e riscontrati nel periodo 2019-2022, anni influenzati dalla contrazione pandemica. Manca dunque il presupposto della limitazione.

Il Collegio distingue le tre prescrizioni. La prima trova piena corrispondenza nel dato posto a base dell’accertamento; la terza è posta a presidio del rispetto delle precedenti; solo la seconda, nella parte relativa ai transiti, è illegittima. Quanto alla tipologia dei mezzi, l’integrazione alla relazione tecnica non sostituisce gli atti che fissavano la capacità di carico massima.

Il terzo motivo è respinto: i due vincoli di tutela indiretta interessano solo parte del tracciato, e il diniego, riferendosi a interventi infrastrutturali e non su tutto il tratto viario, può essere superato anche con manutenzione e segnaletica. Il quinto motivo è infondato: la sicurezza stradale è interesse idoneo a limitare l’iniziativa economica, e il richiamo alla Prefettura non dimostra l’assenza di pericolosità, ma solo dei requisiti per i rilevatori automatici sanzionatori. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti in parte, con annullamento in parte qua del diniego per una nuova valutazione, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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