Insussistenza di fumus e periculum nella sospensione cautelare delle compensazioni GSE (TAR Lombardia n. 796 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia di un provvedimento deve essere sorretta, oltre che dal fumus boni iuris, dalla prova di un concreto ed attuale periculum in mora. La mera prospettazione di censure generiche, non supportate da elementi specifici, determina l’insussistenza del primo requisito. Analogamente, la mancata allegazione di circostanze idonee a dimostrare che l’atto impugnato possa tradursi a discapito della continuità aziendale priva di fondamento il secondo presupposto. Il rigetto dell’istanza cautelare comporta la condanna alle spese di fase, liquidate in via equitativa.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del 23 marzo 2026 e la successiva comunicazione del 4 maggio 2026. L’oggetto di tali atti, sebbene non dettagliato nel testo, concerne il tema delle compensazioni, contestate dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.. L’odierna istigante ha quindi proposto istanza cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., contestando la legittimità delle comunicazioni impugnate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur riservando al merito ogni valutazione sulle plurime eccezioni formulate dalla parte resistente, ha concentrato il proprio esame in sede cautelare sui due presupposti che governano la tutela interdittale. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come la ricorrente abbia articolato censure prive del necessario substrato di specificità, in quanto la loro genericità non consente di riconoscere la sussistenza del requisito del fumus boni iuris. La mera allegazione di vizi di legittimità, qualora non assistita da una deduzione puntuale delle circostanze di fatto e di diritto, non è idonea a sostenere l’accoglimento di una misura cautelare.
In secondo luogo, la Sezione ha constatato l’assenza del requisito del periculum in mora richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto. In particolare, la società ricorrente non ha fornito elementi concreti dimostranti che le contestate compensazioni potessero produrre un nocumento grave ed irreparabile alla propria continuità aziendale. Sotto tale profilo, la carenza deduttiva ha impedito al Tribunale di apprezzare un qualsivoglia pregiudizio attuale ed imminente.
Alla luce della doppia insussistenza, l’istanza cautelare è stata respinta. La pronuncia non ha inteso anticipare il giudizio di merito, ma ha ritenuto che gli elementi addotti non fossero sufficienti a giustificare l’adozione di una misura interinale. La reiezione dell’istanza ha comportato l’applicazione del principio di soccombenza, con obbligo per la ricorrente di rifondere alla controinteressata le spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori. L’ordinanza, esecutiva per l’Amministrazione, è stata depositata in segreteria e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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