Spese del giudizio di ottemperanza eseguibili dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 522 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione soccombente. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e le ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza per la medesima vicenda. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, realizza in unica battuta la definizione della res contenziosa, in coerenza con il principio del buon andamento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro in un procedimento camerale, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 2.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e delle spese di lite liquidate in € 56,07 per spese e € 450,00 per compensi, oltre accessori.

La parte deduce l’inutile decorso del termine dalla presentazione della richiesta di pagamento e chiede la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. L’onere della prova dell’esecuzione grava sull’amministrazione, che non lo ha assolto. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.

Sulle spese del giudizio, liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata — con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 —, il Collegio affronta la questione delle modalità di corresponsione. Nel silenzio del codice, ritiene applicabile il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza.

La completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa e previene, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore impiego di risorse. Nel procedimento di espropriazione forzata, che con l’ottemperanza condivide le finalità, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, ordina l’esecuzione nel termine indicato, nomina il commissario per il caso di persistente inottemperanza e condanna l’amministrazione alle spese, liquidate in € 552,00 complessivi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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