Accreditamento università non statali: motivazione per relationem e onere documentale (Cons. Stato n. 2677 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accreditamento di una nuova università non statale è sorretto da motivazione per relationem quando il decreto ministeriale richiama il parere dell’ANVUR e questo, a sua volta, il precedente parere, purché il percorso argomentativo richiamato dia conto di tutti i contributi istruttori via via forniti dal proponente. Né l’Amministrazione né l’Agenzia sono tenute a un supplemento di istruttoria se l’istante, dopo il parere negativo, si sia limitato a sollecitare una determinazione finale senza apportare elementi nuovi. I tre requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 — attività pluriennale di ricerca, offerta formativa, sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica — operano in modo concorrente e non alternativo, sicché l’accertata assenza anche di uno solo giustifica il diniego; la sostenibilità deve essere documentata e non meramente affermata.

Il Fatto

La società appellante, attiva nella formazione dal 1996 e già autorizzata nel 2009 a istituire una scuola superiore per mediatori linguistici, ha chiesto nel 2014 al Ministero dell’Università e all’ANVUR l’istituzione di una nuova università non statale con sede a Napoli e l’accreditamento di quattro corsi di laurea. Il Ministero ha negato l’accreditamento con D.M. n. 566 del 2015, annullato dal TAR Lazio per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; analoga sorte ha subito il secondo diniego del 2018.

Dopo ulteriori interlocuzioni e un nuovo parere negativo dell’ANVUR, il Ministero ha adottato il terzo diniego. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con la sentenza n. 16710 del 2024, oggetto dell’appello fondato su due motivi: difetto di istruttoria e vizi motivazionali sui tre parametri del D.M. n. 827/2013.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7 del d.lgs. n. 19/2012 subordina l’accreditamento al parere conforme dell’ANVUR, mentre il D.M. n. 827/2013 individua i tre requisiti di valutazione. Su questa base respinge il primo motivo, rilevando che nel periodo tra la delibera ANVUR n. 55/2020 e la delibera n. 17/2023 l’appellante si era limitata a sollecitare una pronuncia finale, senza offrire elementi nuovi.

Quanto alla motivazione per relationem, la Corte ritiene immune da censure la scelta dell’Agenzia di fondarsi sul parere del 2020, che aveva espressamente esaminato l’istanza del 2014 e tutti i contributi successivi. Il diniego, pertanto, non è affetto da difetto di istruttoria.

Il secondo motivo è infondato nel merito. L’ANVUR ha enucleato quattro fattori ostativi: appena undici pubblicazioni con ISBN in un quindicennio; assenza di profili di internazionalità; non qualificabilità dei programmi Erasmus come progetti di ricerca; mancanza di un rapporto di lavoro stabile con i docenti. La Corte sottolinea che la valutazione del progetto finanziato dal FSE come non riconducibile a un fondo di ricerca non è stata contraddetta da rilievi tecnici contrari.

Anche il requisito della sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica risulta non documentato: le indicazioni del quadro economico non emergono dall’istanza versata in atti e, in ogni caso, non provano il possesso dei requisiti prescritti. Le censure sull’offerta formativa sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di provvedimento plurimotivato, e comunque inammissibili perché estranee alle conclusioni del parere richiamato.

L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore delle Amministrazioni appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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