Variante ex art. 5 D.P.R. 447/1998 senza termine non decade e impone (TAR Puglia n. 729 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variante urbanistica semplificata di cui all’art. 5 d.P.R. n. 447/1998, oggi art. 8 d.P.R. n. 160/2010, produce una modificazione permanente del territorio e non è assoggettata a termini di decadenza legali. Le decadenze previste dall’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 operano sul titolo edilizio a valle e non sull’atto di pianificazione. In assenza di clausole risolutive o termini essenziali pattuiti negli accordi con l’operatore economico, la variante conserva efficacia durevole fino all’adozione di un nuovo atto di pianificazione. La sopravvenienza di strumenti di tutela paesaggistica non determina caducità automatica della variante, ma impone una nuova autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Polignano a Mare ha negato il titolo unico SUAP per la realizzazione dei servizi portuali funzionali al porto turistico, in località Monsignore. La vicenda trae origine da una variante approvata dalla Giunta regionale pugliese nel 2007 ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 447/1998, che aveva assentito un progetto comprendente porto turistico, servizi portuali e struttura alberghiera in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

Porto e struttura ricettiva erano stati autorizzati ed eseguiti. I servizi portuali non avevano trovato attuazione per la procedura fallimentare del titolare originario. Acquisita la proprietà con decreto di trasferimento del 7.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto il permesso di costruire, ricevendo il diniego. Il Comune ha sostenuto il venir meno degli effetti della variante per mancata esecuzione del progetto e l’applicazione dell’art. 53 delle N.T.A., con necessità di piano urbanistico esecutivo; ha inoltre dedotto il contrasto con il PPTR del 2015 e con la legge regionale istitutiva del Parco di Costa Ripagnola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La variante ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 è un modulo procedimentale riferito a un singolo progetto e inscindibilmente vincolato all’intervento produttivo da cui deriva. Poiché i ricorrenti chiedono di eseguire esattamente quanto approvato con la delibera consiliare del 25.05.2007, la dicotomia progetti/piani richiamata dal Comune risulta inconferente. La questione è unicamente se, a distanza di diciassette anni, permanga il vincolo impresso o sia intervenuta una decadenza.

Le norme primarie non contengono alcun riferimento al limitato ambito temporale di applicazione della variante. Le decadenze dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 riguardano il titolo edilizio a valle e sono inapplicabili all’atto di pianificazione. Le linee-guida regionali, applicabili in quanto interpretative, confermano l’efficacia durevole: nel consigliare l’inserimento di condizioni risolutive o termini essenziali negli accordi con gli operatori, presuppongono la natura di atto a tempo indeterminato della variante, salva la pattuizione di decadenza convenzionale. In assenza di termine, la variante resta valida ed efficace almeno sino a un nuovo atto di pianificazione.

Quanto al richiamo all’art. 15 T.U. Edilizia contenuto nelle stesse linee-guida, la formulazione va letta in chiave sistematica: anche in presenza di termini convenzionali più ampi, se l’opera autorizzata non trova esecuzione nei termini di legge si verificano comunque gli effetti decadenziali, restando inibito l’avvio dei lavori.

La variante semplificata, al pari di quella ordinaria, produce quindi una modifica permanente del territorio e non soggiace a termini di decadenza legali, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 2900/2016, richiamato dal Collegio, e in linea con TAR Campania-Salerno n. 360/2022 in caso analogo. Accertata la vigenza della variante, l’art. 53 delle N.T.A. non trova applicazione e va esclusa la necessità del piano esecutivo, con conseguente illegittimità del diniego.

Sulla sopravvenienza del PPTR del 16.2.2015 e della legge regionale n. 30/2020 istitutiva del Parco, il rilievo costituisce integrazione postuma della motivazione, non richiamata nell’atto impugnato. Tali norme non producono effetti caducativi automatici sulla variante, ma impongono una nuova autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento è annullato, con riedizione del potere in ordine al rilascio del permesso e istruttoria con il coinvolgimento degli Enti preposti; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *