Sei scatti biennali computabili nella base di calcolo del T.F.S. (TAR Puglia n. 721 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il personale militare collocato in quiescenza a domanda, in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, ha diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987. Il beneficio, espressamente riconosciuto dal d.lgs. n. 165/1997 ai fini della base pensionabile e confermato dall’art. 1911 cod. ord. mil., non può essere escluso dal computo del T.F.S., in applicazione del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento da parte dell’ente previdenziale contrasta con l’interpretazione consolidata della normativa e con l’orientamento giurisprudenziale ormai univoco.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia, sono cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Nel calcolo del trattamento di fine servizio l’I.N.P.S. ha omesso di computare i sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.
Con atto di diffida i ricorrenti hanno chiesto la riliquidazione del trattamento e il pagamento delle somme non riconosciute, con interessi e rivalutazione. Rimasta la diffida inesitata, hanno proposto ricorso chiedendo l’applicazione della norma citata e dell’art. 1911 cod. ord. mil. L’I.N.P.S., costituitosi, ha contestato analiticamente la domanda. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 estende il beneficio al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Il d.lgs. n. 165/1997, all’art. 4, comma 2, ha poi previsto che gli aumenti periodici si attribuiscono anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua. Il legislatore ha riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, senza nulla disporre espressamente per il trattamento di fine servizio.
La lacuna è stata colmata dall’art. 1911 cod. ord. mil., che ai primi due commi considera gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, mentre il comma 3 conferma il beneficio per il personale collocato in quiescenza a domanda in possesso dei requisiti richiesti.
Su tale fattispecie la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso favorevole ai ricorrenti. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 1231/2019, ha confermato il diritto alla riliquidazione del T.F.S., ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione. Le successive pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023 hanno accolto le richieste di ricalcolo avanzate da militari in congedo. Numerosi TAR si sono espressi conformemente, tra cui il TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 124/2021, il TAR Lombardia, sent. n. 1184/2021, il TAR Lazio, sent. n. 9011/2022, il TAR Catania, sent. n. 1568/2022 e il TAR Palermo, sent. n. 416/2025.
Alla luce di tale quadro il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento consolidato. Il beneficio riconosciuto per la base pensionabile deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento opposto dall’I.N.P.S. risulta perciò in contrasto con l’interpretazione univoca delle norme, e la pretesa dei ricorrenti è pienamente legittima. Il ricorso è pertanto accolto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione del rapporto di servizio intercorso tra le parti e della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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