Variante urbanistica semplificata vietata nelle zone soggette a tutela (TAR Emilia-Romagna n. 428 del 15.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme che consentono l’approvazione delle varianti specifiche al PRG con la procedura semplificata hanno natura derogatoria e sono di stretta interpretazione. Esse non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 33 L.R. Emilia Romagna n. 47/1978, e richiamate dall’art. 15, comma 4, della medesima legge regionale, richiamato dall’art. 41 L.R. n. 20/2000. La ratio della previsione eccettuativa non consiste nell’evitare l’ampliamento dei diritti edificatori, ma nel garantire che il potere di pianificazione sulle aree tutelate sia coesercitato dal Comune e dall’Ente sovraordinato. Ne consegue l’illegittimità, per violazione di legge, della variante approvata in via semplificata anche quando la stessa riduca, e non aumenti, la capacità edificatoria.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di aree classificate dal PRG del Comune di San Clemente come sottozona B6.2, dotate di capacità edificatoria. Con deliberazione consiliare n. 79/2013 l’Amministrazione ha adottato una variante specifica al PRG che ha vietato la nuova edificazione nel lotto b1, mantenendola nel lotto b. La società ha presentato osservazione, chiedendo il ripristino della disciplina pregressa, ma l’osservazione è stata respinta con motivazione incentrata sull’impatto paesaggistico dell’edificato e sui vincoli di crinale gravanti sul lotto.

Con la successiva deliberazione n. 58/2017 il Comune ha approvato definitivamente la variante, confermando l’eliminazione della capacità edificatoria nell’area b1. La società ha quindi trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 4, lett. c), L.R. n. 47/1978 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per mancata evocazione in giudizio della Provincia di Rimini. L’eccezione è infondata: la variante è stata approvata con la procedura semplificata di cui all’art. 21 L.R. n. 47/1978, richiamato dall’art. 15, comma 4, della stessa legge. Adozione e approvazione sono entrambe rimesse al Consiglio comunale, sicché la variante specifica si configura come atto unisoggettivo di esclusiva competenza comunale. La trasmissione alla Provincia per le osservazioni non muta tale assetto, posto che il Comune può motivatamente discostarsene.

Quanto alla mancata impugnazione dell’atto di adozione, il Tribunale richiama l’orientamento pacifico secondo cui l’impugnazione dell’adozione del piano, se immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che nessuna decadenza può derivarne rispetto al ricorso avverso la delibera di approvazione (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, n. 713/2020; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater, n. 11119/2022).

Nel merito è fondato e assorbente il primo motivo. L’art. 41 L.R. n. 20/2000 consentiva, fino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, varianti al PRG ai sensi dei commi 4 e 7 dell’art. 15 L.R. n. 47/1978, quindi anche con procedura semplificata, a condizione che non riguardassero zone sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 33 L.R. n. 47/1978. L’area della ricorrente ricade “in ambito di tutela dei crinali” e la circostanza non è contestata: la variante avrebbe dunque dovuto seguire la procedura ordinaria, con atto complesso di coesercizio del potere pianificatorio.

Il Collegio respinge la lettura proposta dal Comune, secondo cui il divieto riguarderebbe solo le varianti che aumentano l’edificabilità. Le norme sulla procedura semplificata, in quanto derogatorie, sono di stretta interpretazione e non tollerano applicazione estensiva. La ratio della previsione eccettuativa va ravvisata nella volontà che il potere di pianificazione sulle aree tutelate sia coesercitato dal Comune e dall’Ente sovraordinato, e non nel risultato edificatorio dell’intervento.

L’atto impugnato è pertanto illegittimo per violazione di legge e viene annullato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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