Canone non ricognitorio assorbito nel Cosap e non cumulabile (C.G.A.R.S. n. 421 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del Cosap, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992, definisce la misura massima del prelievo effettuabile in dipendenza della concessione o dell’autorizzazione all’uso particolare del demanio stradale. Il canone non ricognitorio dovuto dai concessionari di servizi pubblici ai sensi dell’art. 27 del Codice della Strada non si cumula con la Tosap o il Cosap, ma va portato in detrazione rispetto alla misura complessiva di questi ultimi, calcolata secondo l’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997. È illegittimo il regolamento comunale che imponga la riscossione del canone concessorio “in aggiunta” alla Tosap e per la parte eccedente la medesima. Il regime di gratuità della concessione delle infrastrutture idriche, previsto dall’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, non esclude l’assoggettamento del concessionario agli altri canoni previsti dalla legge, purché rispettato il tetto del prelievo.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio idrico integrato impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la delibera con cui il Comune aveva approvato il Regolamento del canone concessorio non ricognitorio, la determina dirigenziale applicativa e la nota di richiesta del pagamento, per l’anno 2015, di una somma complessiva ragguardevole. La società contestava sia l’an sia il quantum della pretesa, deducendo in via principale l’illegittima duplicazione tra canone non ricognitorio e Tosap.
Il TAR accoglieva il motivo relativo al cumulo, escludendo che il canone potesse aggiungersi alla Tosap e affermando che a fronte dell’occupazione del demanio stradale è esigibile un’unica somma, entro il limite dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997. Il Comune proponeva appello principale, sostenendo la cumulabilità dei prelievi; la società si costituiva, eccepiva l’inammissibilità del gravame e proponeva appello incidentale per l’omesso esame del primo motivo di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà innanzi tutto atto del parziale passaggio in giudicato della sentenza impugnata, laddove il TAR ha declinato la giurisdizione sull’atto di richiesta del pagamento. Sull’appello principale, il C.G.A.R.S. ritiene di poter soprassedere sull’eccezione di inammissibilità, stante la manifesta infondatezza del motivo.
Il perno argomentativo è il carattere assorbente della Tosap e del Cosap. La Corte richiama il principio già enunciato dalla Sezione secondo cui la Tosap, ovvero il Cosap, stabilisce una soglia massima di prelievo: quando il Comune riscuote già altri canoni previsti dalla legge, come quello dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992, essi devono essere portati in detrazione rispetto alla misura complessiva della Tosap o del Cosap, e non viceversa. Il richiamo è alla C.g.a.r.s. n. 856 del 2022, conforme alla n. 857 del 2022.
Ne deriva la conferma della statuizione di primo grado e il parziale annullamento degli artt. 3 e 6 del regolamento, nella parte in cui prevedevano la riscossione del canone “in aggiunta” alla Tosap e per la parte eccedente la stessa. Restano assorbite le ulteriori censure riproposte in appello.
Sull’appello incidentale, il Collegio condivide la doglianza relativa all’erronea inversione dell’esame dei motivi, ma respinge nel merito le censure riproposte. L’art. 3 del regolamento, nel richiamare le occupazioni con condutture e impianti destinati alle reti di servizi pubblici, non contrasta con l’art. 27, comma 7, del Codice della Strada, che parla genericamente di uso e occupazione delle strade. La gratuità della concessione delle infrastrutture idriche ex art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 non rileva, ben potendo il concessionario essere tenuto ad altri canoni. Non è illegittimo l’art. 11, che disciplina per l’avvenire la regolarizzazione delle concessioni in essere.
Appello principale e appello incidentale sono quindi entrambi respinti, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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