Sanatoria procura ex art 182 cpc nel giudizio di ottemperanza al giudicato (TAR Liguria n. 387 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il mandato processuale privo dell’indicazione dell’autorità giurisdizionale, dell’oggetto del ricorso e della data di rilascio non è inammissibile ove la parte produca un valido mandato nel termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il richiamo dell’art. 39, comma 1, c.p.a.. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, con termine e modalità puntuali, e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. si determina negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti di supplenza breve e saltuaria, agisce ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente per più anni scolastici, per complessivi € 2.152,00 oltre accessori, e a corrisponderle la retribuzione professionale docenti per due anni scolastici.
La ricorrente chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio. Con ordinanza istruttoria il Collegio segnala alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto dei requisiti di specialità della procura e concede termine perentorio per la produzione di un valido mandato.
La Motivazione della Corte
La prima questione attiene alla procura ad litem. Il mandato depositato non recava l’indicazione dell’autorità giurisdizionale, dell’oggetto del ricorso e della data di rilascio, risultando così privo dei requisiti di specialità richiesti dal codice del processo amministrativo. Il Collegio ha attivato il meccanismo di sanatoria dell’art. 182 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., assegnando termine perentorio di venti giorni con avvertimento circa la possibile declaratoria di inammissibilità.
La parte ha depositato nel termine un nuovo mandato recante i necessari requisiti di specialità. Il vizio è dunque sanato e il ricorso può essere esaminato nel merito.
Sul piano sostanziale, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: è prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non contesta gli inadempimenti né dimostra di aver dato esecuzione, neppure parziale, al giudicato.
Quanto alla retribuzione professionale docenti, la sentenza ottemperanda non indica l’ammontare del credito, ma questo è agevolmente determinabile sulla base della motivazione del provvedimento e dei criteri fissati dal CCNL. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di rilasciare la carta elettronica con l’accredito della somma dovuta e di corrispondere gli importi retributivi entro sessanta giorni, nominando per l’ulteriore inottemperanza il commissario ad acta nella persona del Direttore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega.
È accolta anche la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese sono compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, che ha appesantito l’istruttoria e protratto il giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.