Parere del Comitato di verifica sulle cause di servizio e controllo giudiziale (Cons. Stato n. 5240 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi sanitari intervenuti in precedenza ed è espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito in sede giurisdizionale. Il controllo del giudice amministrativo resta ammesso per violazione delle regole procedurali e per i vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione, per inattendibilità metodologica delle conclusioni, per travisamento dei fatti o per mancata considerazione di circostanze palesemente idonee a incidere in modo determinante sul giudizio. Ai fini del riconoscimento della concausa efficiente e determinante occorre la prova, non presuntiva, di fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente ed eccezionalmente gravosi per intensità e durata. L’onere probatorio grava sull’istante e non è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio, richiedendosi un nesso connotato da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale.

Il Fatto

Un brigadiere della Guardia di finanza chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia diagnosticata come «pregresso stato d’ansia reattiva in soggetto con attuale assenza di psicopatologia in atto». A fondamento dell’istanza pone alcune vicende professionali: un procedimento penale conclusosi con assoluzione per prescrizione, un procedimento disciplinare sfociato nella perdita del grado e poi annullato in sede giurisdizionale, la riammissione in servizio e, secondo la sua prospettazione, una condizione di ostracismo e di attribuzione di mansioni non operative.

La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto l’infermità, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso due pareri negativi, anche in sede di riesame, escludendo il nesso con il servizio. L’amministrazione ha quindi respinto la domanda e, poi, il ricorso gerarchico. Il TAR Lazio, sezione quarta, ha respinto il ricorso, valorizzando il ruolo del parere tecnico e rilevando il difetto di prova sull’eccezionalità delle condizioni di servizio. Propone appello l’interessato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi per la loro continuità argomentativa e li ritiene infondati. Muove dall’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, che attribuisce al Comitato l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità. Il parere è un giudizio più articolato e complesso, per composizione e per completezza dell’istruttoria, e si impone all’amministrazione, che deve solo verificare in modo estrinseco la completezza e regolarità dell’iter valutativo.

Da ciò deriva il limite al sindacato giurisdizionale: il giudizio del Comitato, come quello della commissione medica ospedaliera, è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o irragionevolezza, inattendibilità metodologica o travisamento dei fatti. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato (Cons. Stato, sez. II, n. 6456 del 2022; sez. II n. 5832 del 2023).

Nel caso concreto non emergono vizi manifesti e abnormi. Il TAR ha correttamente omesso la consulenza tecnica richiesta, e la relativa istanza non è stata riproposta in appello. La Corte esclude il dedotto difetto istruttorio: la documentazione in atti non riscontra gli episodi di ostracismo e di atteggiamenti denigratori, né condizioni di servizio eccezionali rispetto al grado e al ruolo ricoperti. Sul piano probatorio, l’appellante non ha assolto l’onere posto dall’art. 2697 cod. civ. e non ha dimostrato l’eccezionalità delle mansioni.

La Corte ribadisce che non basta la mera possibile valenza patogenetica del servizio: occorre la verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio quale fattore eziologicamente assorbente o quanto meno preponderante. Quando ai fatti di servizio si accompagnino altre concause, è necessaria una significativa attività eziopatogenetica e occorre che si tratti di episodi eccezionali ed esorbitanti rispetto ai compiti d’istituto. Non opera il principio dell’equivalenza delle condizioni dell’art. 41 cod. pen., proprio della materia degli infortuni sul lavoro. Le frizioni lamentate restano fisiologici disagi, non travalicando i fattori di rischio ordinari del Corpo.

Infine, il Collegio esclude il deficit motivazionale dei pareri, perspicui, logici ed esaurienti, e del diniego dell’amministrazione, che ha richiamato per relationem i pareri in virtù del carattere vincolante sancito dall’art. 14 d.P.R. n. 461/2001. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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