Variante urbanistica e motivi intrusi: limiti dell’appello al solo diritto (C.G.A.R.S. n. 629 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso in appello che siano collocati nella parte dell’atto dedicata al fatto, e non in quella dei motivi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., norma richiamata per l’appello dall’art. 38 cod. proc. amm.: l’art. 40, comma 1, lett. d) impone l’esposizione distinta dei motivi, a prescindere dal requisito di specificità dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.. Il termine per impugnare una variante urbanistica decorre dalla pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione quando la variante riguarda una considerazione globale del territorio; decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza solo per le varianti particolari, che incidono su specifici beni e soggetti determinati, restando a carico di chi invoca tale decorrenza la prova della destinazione della notifica. Le scelte di pianificazione urbanistica sono sindacabili solo per travisamento dei fatti, abnorme illogicità e arbitraietà, e chi deduce l’interclusione del proprio fondo deve allegarne la prova, non supplendovi con il potere istruttorio officioso.

Il Fatto

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso proposto da un privato avverso il permesso di costruire convenzionato rilasciato a una ditta individuale, avverso il decreto regionale di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune e avverso gli atti presupposti. Il primo giudice ha ritenuto tardiva l’impugnazione del decreto regionale, notificata solo nel dicembre 2024 a fronte di una variante risalente al 2019, e comunque infondate tutte le censure.

Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’erroneità della declaratoria di tardività, la contraddittorietà del titolo edilizio rispetto all’art. 20 della l.r. Sicilia 16/2016 e il difetto di istruttoria del Comune in ordine a una pretesa servitù di passaggio a favore del proprio fondo.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. apre la decisione con una questione di metodo. L’atto di appello sostiene l’erroneità della sentenza anche in passaggi collocati nella parte dedicata al fatto; il Collegio richiama l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e circoscrive l’ambito di cognizione a quanto esposto nella parte in diritto. La finalità della norma è impedire i motivi intrusi, che rendono difficile l’individuazione chiara dei motivi e espongono la sentenza a vizio revocatorio.

Nel merito del primo motivo, il Collegio conferma la tardività. Per la giurisprudenza richiamata, il termine decorre dalla pubblicazione del decreto di approvazione della variante sul Bollettino regionale; solo per le varianti particolari rileva la notificazione o la piena conoscenza. Nella specie l’appellante non ha dimostrato di essere tra i soggetti destinatari della notifica. La variante, non reiterando il vincolo di viabilità e rendendo edificabile l’area, ha inciso direttamente sull’interesse azionato.

Anche le censure nel merito sono respinte. Il TAR aveva rilevato che la scelta di non reiterare il vincolo non è manifestamente irragionevole e che l’interclusione era stata dedotta senza prova. Il Collegio aggiunge che il fondo è accessibile da altra strada pubblica e che l’asserita impossibilità di accesso si collega a una servitù oggetto di giudizio civile pendente. Il potere istruttorio officioso, si precisa, opera solo a soccorso della parte che non dispone delle prove, non per colmare lacune imputabili alla parte.

Il secondo motivo, sul permesso di costruire convenzionato, è rigettato: le opere di urbanizzazione poste a carico della ditta consistono in parcheggi, verde attrezzato e allacci, conformi alla norma regionale. Il terzo motivo è infondato: il permesso di costruire non incide sui rapporti civilistici tra privati, che restano impregiudicati davanti al giudice ordinario. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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