Annullamento in sede straordinaria e ordine di rimessione in pristino non automatico (C.G.A.R.S. n. 631 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definitività della decisione resa sul ricorso straordinario elimina dall’ordinamento il titolo edilizio annullato e l’atto conclusivo del procedimento di riesame, con effetto vincolante per l’Amministrazione, che non può attribuire ulteriore efficacia ai provvedimenti rimossi né rinnovarne il giudizio di legittimità. Tale efficacia resta però commisurata all’oggetto della decisione e non si estende, per automatica derivazione, a determinazioni ulteriori non comprese nel precedente procedimento. L’ordine di rimessione in pristino, incidendo sulla consistenza materiale delle opere e assistito da conseguenze sanzionatorie, esige autonoma e puntuale giustificazione circa la corrispondenza tra ambito della caducazione ed estensione del comando. Parimenti, la sopravvenuta istanza di variante costituisce atto di impulso procedimentale che il Comune deve definire con autonoma determinazione, non potendosi assimilarla al titolo già annullato. L’art. 10 delle norme tecniche di attuazione che esclude i portici dal computo volumetrico non reca alcuna deroga alla disciplina delle distanze tra costruzioni, operando su piano normativo differente.

Il Fatto

La vicenda origina da una concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Taormina nel 2014 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, relativa a un apparato di fondazione, a difformità dimensionali di una struttura destinata a parcheggio e all’ampliamento del sottotetto di un fabbricato residenziale. I proprietari dell’immobile fronteggiante impugnavano il titolo e la nota comunale che aveva concluso negativamente il procedimento di autotutela. Il ricorso straordinario veniva accolto con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10 agosto 2017, che ravvisava la violazione della distanza minima ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968.

Nelle more della notificazione, gli interessati presentavano una richiesta di permesso di costruire in variante. Ricevuta la notificazione del decreto, il Comune adottava l’ordinanza dirigenziale con cui dichiarava priva di efficacia la concessione e la richiesta di variante, ordinava la rimessione in pristino entro novanta giorni e preannunciava l’esecuzione d’ufficio e la sanzione pecuniaria aggiuntiva ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto la cognizione. Le doglianze che, sotto le formule della nullità, dell’inefficacia e dell’inopponibilità, mirano a rimettere in discussione il merito della decisione presidenziale configurano censure di legittimità, non essendo dedotto alcun difetto assoluto di attribuzione. Il giudizio consente di verificare se il Comune abbia correttamente individuato gli effetti del decreto, non di rinnovare lo scrutinio sul titolo.

Nel merito, l’effetto caducatorio ha investito tanto la concessione quanto la nota di conferma, espressamente impugnata. La qualificazione di quest’ultima come conferma in senso proprio rileva sul piano dell’impugnabilità, non su quello sostanziale: la nota non era titolo autonomo, ma atto che aveva escluso la rimozione in autotutela. Infondata è anche la tesi dell’inammissibilità della cognizione straordinaria: l’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a. conferma la giurisdizione amministrativa e non si verteva su azione civilistica di distanze.

Quanto all’art. 10 delle norme tecniche di attuazione, la disposizione disciplina il computo del volume urbanistico e non contiene deroghe alla materia delle distanze. L’esclusione dal calcolo volumetrico e l’irrilevanza ai fini dei distacchi operano su piani differenti; una prassi amministrativa non può integrare la disciplina vigente. Il richiamo a C.G.A.R.S. n. 450 del 13 ottobre 1999 non consente di rinnovare il sindacato sul decreto.

L’appello coglie invece nel segno quanto all’ampiezza del comando ripristinatorio. La caducazione del titolo non rende legittimo ogni ulteriore contenuto dell’ordinanza: la definitività dell’annullamento imponeva la presa d’atto, ma non esonerava il Comune dal motivare la corrispondenza tra ambito della caducazione ed estensione della rimessione in pristino, né dal definire l’istanza di variante. Questa costituiva atto di impulso procedimentale, non titolo efficace, e richiedeva autonoma determinazione, anche negativa o di improcedibilità. Il favorevole parere paesaggistico non equivaleva al titolo edilizio.

Infine, il riferimento al giudicato nella sentenza appellata va inteso come espressione della definitività dell’annullamento e del vincolo sull’Amministrazione, non già come definizione di ogni questione ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.. L’appello è accolto in parte, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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