Autotutela sulla SCIA edilizia oltre i termini: annullamento illegittimo senza interesse pubblico e affidamento (TAR Lazio n. 12053 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di una SCIA edilizia, ai sensi dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, è legittimo solo se esercitato entro il termine di legge, in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e previa motivazione sulla sua prevalenza rispetto all’affidamento del privato. Il decorso del termine senza interventi consolida la situazione soggettiva del segnalante, salvo che il privato abbia reso dichiarazioni non veritiere o rappresentazioni fuorvianti che abbiano impedito all’Amministrazione un compiuto accertamento istruttorio. In mancanza di tale comportamento decettivo, l’intervento tardivo è illegittimo e la motivazione dell’atto deve dare conto della comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, non essendo sufficiente il richiamo alla mera illegittimità dell’intervento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare, presentava nel maggio 2018 una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire per il recupero a fini residenziali del sottotetto ai sensi della L.R. Lazio n. 13/2009. Completati i lavori nel febbraio 2019 e comunicata la fine lavori, il Municipio IX di Roma Capitale, a distanza di quasi sei anni dalla segnalazione, avviava un procedimento di riesame sulla base di un esposto e di un sopralluogo della Polizia Locale, contestando la mancanza del requisito di attiguità o annessione del sottotetto e altre presunte irregolarità. Con provvedimento del 10 aprile 2024, l’Amministrazione dichiarava l’inefficacia in autotutela della S.C.I.A.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, accolta l’istanza, circoscrive il thema decidendum alla verifica dei presupposti per la rimozione degli effetti di una S.C.I.A. ormai consolidata, escludendo che la controversia riguardi i generali poteri di vigilanza sull’uso del territorio. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 45/2019, secondo cui decorsi i termini per l’esercizio dei poteri inibitori (30 giorni) e quello per l’autotutela, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato interviene quasi sei anni dopo la presentazione della S.C.I.A. e oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies ratione temporis vigente, senza che ricorra alcuna eccezione legittimante. Il Collegio esclude la sussistenza di una falsa rappresentazione della realtà da parte del privato: la relazione asseverata descriveva puntualmente lo stato dei luoghi e l’intervento, rendendo i presunti vizi pienamente conoscibili sin dalla presentazione della segnalazione. Non essendovi dichiarazioni non veritiere o condotte decettive, non opera la deroga al limite temporale di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis.
La sentenza evidenzia, inoltre, un autonomo e dirimente profilo di illegittimità: il provvedimento difetta della motivazione rafforzata richiesta dall’art. 21-nonies, non esternando alcuna ragione di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo, né effettuando la necessaria comparazione con l’affidamento del privato, nonostante il notevole lasso di tempo dalla conclusione dell’intervento. Il richiamo al ripristino della legalità violata, da solo, non integra il presupposto richiesto dalla norma.
Il TAR richiama il consolidato orientamento per cui l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, intervenuto a distanza di tempo, deve essere motivato in relazione all’interesse pubblico alla rimozione, tenendo conto degli interessi privati coinvolti (Adunanza Plenaria n. 8 del 2017). La fondatezza delle censure esaminate, riferite al difetto del requisito temporale e all’assenza di motivazione sull’interesse pubblico, assorbe ogni altra doglianza, incluso il profilo dell’erronea interpretazione dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 13/2009 e delle ulteriori contestazioni mosse dall’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.