La divulgazione alla stampa di atti riservati non è whistleblowing (Cons. Stato n. 7472 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La divulgazione alla stampa di documenti e informazioni appresi per ragioni d’ufficio e coperti da segreto d’ufficio non rientra nella tutela riconosciuta al whistleblower dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 quando la segnalazione non descrive concreti illeciti e non è rivolta all’integrità della pubblica amministrazione. La sospensione cautelare dal servizio non è una sanzione disciplinare e rientra nella competenza del Direttore generale, quale atto di ordinaria amministrazione. Il termine annuale di conclusione del procedimento disciplinare decorre dagli atti non annullati dal giudice amministrativo, secondo il principio espresso dall’art. 119 d.P.R. n. 3/1957. La destituzione è proporzionata alla violazione del segreto valutata nella sua gravità complessiva.

Il Fatto

Il dipendente della Banca d’Italia, coordinatore locale del gruppo di vigilanza congiunto con la BCE sulla banca senese, è destinatario di due procedimenti disciplinari. Il primo si chiude con una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dodici mesi. Il secondo, oggetto del giudizio, riguarda comportamenti asseritamente intimidatori verso un vice direttore generale e, soprattutto, la consegna alla redazione di una trasmissione televisiva di documenti e informazioni acquisiti nell’esercizio della vigilanza.

La prima destituzione viene annullata dal T.a.r. per il Lazio per illegittimità del diniego di assistenza del difensore. Riedito il procedimento, la Banca adotta la sospensione cautelare e poi la destituzione dal servizio. Il T.a.r., con la sentenza appellata, rigetta il ricorso. Il dipendente propone appello, deducendo vizi di competenza, di tempestività, di proporzionalità e l’applicabilità della disciplina sul whistleblowing.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto la competenza. La sospensione cautelare non integra una misura disciplinare, ha carattere provvisorio e strumentale ed è finalizzata a gestire il rapporto nelle more della definizione del procedimento. Correttamente l’atto è stato ricondotto tra quelli di ordinaria amministrazione, di competenza del solo Direttore generale, senza necessità del coinvolgimento del Consiglio superiore.

Infondate sono anche le censure sulla proporzionalità e sull’asserita elusione del giudicato. La scelta di sospendere è espressione di discrezionalità dell’amministrazione, non sindacabile nella pretesa di soluzioni alternative obbligate. La sentenza di annullamento ha caducato solo alcuni atti del procedimento, lasciando impregiudicata la validità delle contestazioni.

Quanto alla tempestività, il Collegio richiama l’art. 119 d.P.R. n. 3/1957, espressione di un principio di carattere generale, secondo cui il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine annuale dell’art. 85 del Regolamento del personale non risulta violato, essendosi il procedimento interrotto con la prima destituzione e ripreso dopo la pubblicazione della sentenza caducatoria.

Sul punto centrale, il Collegio esclude i presupposti della tutela ex art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001. Le segnalazioni interne non descrivevano alcun illecito, ma una generica rimostranza, e non erano accompagnate da contestuale segnalazione all’ANAC. La divulgazione alla stampa di un documento soggetto a segreto, recante informazioni ulteriori rispetto alla vicenda dei diamanti, si mostra eccessiva rispetto alle esigenze di integrità dell’amministrazione. Ne consegue l’esclusione del periculum per l’interesse pubblico e della giustificazione della violazione degli obblighi di segreto.

La Corte esclude inoltre l’applicabilità del d.lgs. n. 24/2023, i cui effetti decorrono dal 15 luglio 2023, rispetto a un provvedimento adottato il 31 maggio 2023. La destituzione non è sproporzionata, avuto riguardo alla gravità della violazione del segreto, idonea a ledere l’immagine dell’Istituto e il rapporto di fiducia. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *