Distanze per stalle e simili tra regolamenti locali e qualificazione urbanistica (Cons. Stato n. 4696 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le distanze da osservare per la costruzione di stalle e simili non sono disciplinate dagli artt. 873 e 879 cod. civ., dettati per le costruzioni in genere e per gli edifici non soggetti a distanze, ma dall’art. 890 cod. civ., che rinvia alle distanze stabilite dai regolamenti locali in ragione della presunzione di pericolosità delle opere elencate. Il richiamo ai “regolamenti” comprende la normativa generale dettata in materia di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. Sul piano urbanistico, le previsioni del piano che inseriscono il perimetro consolidato isolato nel più ampio sistema urbano e lo rappresentano con la medesima campitura del tessuto urbano consolidato impediscono di qualificarlo come area esterna al tessuto e giustificano l’applicazione della distanza minima di piano. È infondato l’appello che fondi l’inapplicabilità della distanza sulle sole diversità morfologiche o sulla presenza di una strada pubblica interposta.
Il Fatto
Un’impresa agricola individuale, locataria di un fondo destinato dal piano a “terreno a bosco”, ottiene dal Comune un permesso di costruire per installare strutture adibite a ricovero per cavalli, previa autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo. I titolari di un immobile vicino adibito a ristorante, con annesso terreno, impugnano quel titolo edilizio davanti al TAR.
Il TAR Lombardia accoglie il ricorso e annulla il permesso, ravvisando la violazione della distanza minima di 200 metri dai confini prevista dalle norme tecniche del piano delle regole. Propongono appello il Comune e la titolare del permesso; i resistenti ripropongono le censure assorbite. La causa arriva al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due appelli, proposti contro la medesima sentenza, e li esamina congiuntamente ai motivi riproposti. Il primo argomento del Comune muove da un presupposto errato: invoca i principi elaborati in tema di artt. 873 e 879 cod. civ., compresa la regola sulle costruzioni in confine con le pubbliche vie. La fattispecie, però, ricade nell’art. 890 cod. civ., che riguarda forni, camini, stalle e simili e non fissa direttamente le distanze, ma rinvia ai regolamenti locali in forza di una presunzione assoluta di pericolosità. Le opere autorizzate sono sussumibili nel sintagma “stalle e simili”, sicché trovano applicazione le distanze stabilite dai regolamenti.
Quanto alla qualificazione dell’area, il Consiglio conferma la lettura del giudice di primo grado. La destinazione dell’area dei resistenti è collocata in zona “C2 – zona territoriale commerciale”, che non figura tra gli ambiti esterni al tessuto urbano consolidato: ciò depone per la sua inclusione nel tessuto urbano o per la qualificazione come area urbanizzata.
Decisiva è la lettura della legenda della tavola grafica: la campitura del perimetro consolidato isolato è riportata sotto la comune dicitura del tessuto urbano consolidato, a sua volta compresa nel sistema urbano. Il PCI è quindi accomunato a ipotesi classificatorie correlate alle aree urbane o oggetto di urbanizzazione. Ne deriva l’assenza degli errori di giudizio ascritti alla sentenza impugnata e la conferma dell’applicazione della distanza minima di piano.
Gli appelli sono pertanto respinti, con condanna in solido degli appellanti alle spese del grado, liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 873 c.c. – Distanze nelle costruzioni
- Art. 879 c.c. – Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
- Art. 890 c.c. – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi