Variante viaria e studi idrogeologici: legittimo il sindacato di merito del Comune (TAR Sardegna n. 933 del 21.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione comunale di modificare il tracciato viario previsto dallo strumento di pianificazione attuativa costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e, come tale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, della contraddittorietà e del travisamento dei fatti. Laddove il piano risulti corredato di apposito studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, redatto e approvato secondo le norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, non sussiste violazione della disciplina dettata per le aree a pericolosità idraulica molto elevata, né carenza dello studio medesimo, qualora il tratto di opera oggetto di contestazione non ricada in zona vincolata. La valutazione comparativa degli interessi, comprensiva del raffronto tra costi e benefici e del sacrificio delle proprietà private, appartiene al merito della scelta pianificatoria e non è sindacabile nel suo contenuto discrezionale. Il preventivo esame delle osservazioni procedimentali, con motivata controdeduzione, integra un’istruttoria adeguata.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno e di un edificio di civile abitazione nel territorio comunale, hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata approvata la variante al Piano di Risanamento Urbanistico di Pittulongu, recante la modifica del tracciato della via della Gorgonia e il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica. Secondo la prospettazione attorea, lo spostamento e l’ampliamento del tracciato originario avrebbero comportato l’occupazione del terreno e del giardino degli interessati per una fascia di penetrazione di nove metri lungo il confine, con incisione sulla visuale verso il mare e con rischio per persone e cose.

Il ricorso articolava sette motivi, incentrati sulla classificazione dell’area come zona a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), sull’assenza di uno studio di compatibilità idraulica, sul vincolo paesaggistico, sull’omessa predisposizione del progetto preliminare, sull’effetto di sanatoria di opere edilizie realizzate da terzi in violazione delle distanze e, infine, su carenza di istruttoria e di motivazione. Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame, per impugnazione anteriore all’approvazione regionale e per omessa notifica alla Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali, in quanto il ricorso risultava infondato nel merito, e ha trattato congiuntamente le censure per la loro stretta connessione. Il punto di partenza è stato la ricostruzione degli atti: la variante al piano attuativo risultava corredata di apposito studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna e approvato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, con recepimento nella Tavola V del piano medesimo.

Su questa base il Tribunale ha escluso la violazione della disciplina delle aree Hi4 e la lamentata assenza dello studio idraulico. Il progetto di fattibilità oggetto di contestazione riguardava, nella fase considerata, l’apertura di un tratto di viabilità di circa sessanta metri collocato dal lato opposto rispetto all’incrocio con la via Donnigheddu, ossia verso l’incrocio con la via del Giglio. Tale tratto, secondo gli atti di causa, non risultava assoggettato a vincoli idrogeologici. Sono cadute così anche le censure sull’omessa verifica di coerenza del progetto con le previsioni del PAI.

Quanto alla modifica del tracciato, la relazione tecnico-illustrativa chiariva che la variante era finalizzata a rendere concretamente realizzabile l’opera, tenendo conto delle differenze altimetriche e del rapporto tra costi e benefici. Il Comune aveva controdedotto alle osservazioni degli interessati, respingendo le proposte alternative in ragione dell’alterazione del disegno urbanistico del piano, dell’aggravio dei costi di urbanizzazione e di esproprio e dell’incidenza negativa sulla dotazione delle aree standard.

Da ciò il Collegio ha tratto il convincimento che la scelta comunale fosse preceduta da una istruttoria adeguata, con specifica presa di posizione sulle osservazioni, e sorretta da congrua motivazione. La materia attiene alle scelte discrezionali riservate all’amministrazione, sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non riscontrabili nella specie, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 7.12.2022 n. 10731.

Il profilo paesaggistico è stato superato rilevando che la variante era stata sottoposta all’approvazione regionale, intervenuta con determinazione del Servizio Tutela del Paesaggio. Quanto all’asserita sanatoria di opere di terzi, le doglianze sono state respinte perché riferite a circostanze meramente allegate e indimostrate, oltre che per l’assenza di un pregiudizio concretamente individuato. Il ricorso è stato pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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