Nulla osta ANAS necessario per marciapiede ancorato al muro della strada statale (TAR Sardegna n. 934 del 21.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione del nulla osta ANAS, richiesto dal bando a pena di inammissibilità per gli interventi che interessano la viabilità statale, integra carenza documentale e giustifica l’esclusione del progetto dal finanziamento regionale. L’attestazione del gestore è necessaria allorché l’opera, pur insistendo su area comunale e pur collocata a quota inferiore rispetto alla strada statale, debba essere fissata in modo stabile al muro di sostegno della stessa. Il dislivello e la separazione fisica non escludono di per sé l’interferenza, poiché l’ancoraggio coinvolge la struttura portante della strada. In sede di riesame la Regione può confermare l’esito negativo sulla base di una rinnovata valutazione tecnica, senza che ciò integri difetto di istruttoria o di motivazione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente partecipa al bando indetto dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale n. 1/2023, per la manutenzione e il miglioramento della viabilità di interesse regionale e locale. Proponendo un intervento di adeguamento della viabilità interna al centro abitato, con realizzazione di un marciapiede, l’ente viene escluso dalla graduatoria definitiva per carenza documentale: l’opera ricadrebbe sulla strada statale n. 387 e non è allegato il nulla osta dell’ANAS, richiesto dagli articoli 6 e 9 del bando.
Il Comune rappresenta in sede di riesame che gli interventi ricadono interamente su proprietà comunale e che la strada statale è soltanto limitrofa, separata da un muraglione e posta a quota superiore di oltre due metri. La Regione conferma la non ammissione, rilevando che il nuovo marciapiede interferisce con la strada statale di proprietà ANAS. Il Comune impugna quindi la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva e gli atti presupposti, deducendo violazione degli artt. 3, 6 e seguenti della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 26 del d.lgs. n. 285/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria ordinanza cautelare, con cui aveva ritenuto sufficienti gli elementi di fondatezza del ricorso: il notevole dislivello e la netta separazione fisica tra strada statale e area di cantiere inducevano a prescindere dal parere ANAS. Il Tribunale dichiara però di voler rimeditare quella conclusione all’esito dell’istruttoria piena.
Il punto decisivo è la modalità di realizzazione dell’opera. Il progetto prevede che il marciapiede sia fissato in maniera stabile al muro di sostegno della strada statale. Da qui la necessità di acquisire il parere dell’ANAS, poiché l’interferenza con il muro si riflette inevitabilmente sulla strada dallo stesso sostenuta. La circostanza che l’area appartenga al Comune e che la sede stradale sia sopraelevata non elide il collegamento strutturale tra le due opere.
La conclusione del Collegio trova conferma nella nota ANAS prot. 148369 del 22.2.2024, secondo cui le opere interferiscono con la SS 387 perché prevedono un collegamento mediante inghisaggio al muro di sostegno della strada statale. La valutazione regionale di non ammissione risulta quindi coerente con le prescrizioni del bando e con l’istruttoria svolta.
Ne deriva l’infondatezza delle censure di difetto di motivazione e di istruttoria. Il ricorso è respinto nel merito. Le spese di giudizio sono tuttavia compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della pluralità di apprezzamenti tecnici succedutisi nel procedimento.
Nota della Redazione
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