Varianti urbanistiche puntuali e obbligo di notifica individuale al proprietario (Cons. Stato n. 4432 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale che incidono in modo diretto e specifico su un singolo immobile integrano un contenuto particolare e concreto e impongono all’amministrazione la comunicazione individuale al proprietario. In tal caso il termine decadenziale di impugnazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., decorre dalla notifica dell’atto e non dalla pubblicazione legale. La categoria dei soggetti destinatari di notifica individuale non si esaurisce nei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all’esproprio, ma comprende chi subisce effetti ablatori reali su un bene determinato. Il Comune può valutare la compatibilità degli impianti esistenti e prescriverne la ricollocazione anche se muniti di titolo abilitativo; la valutazione deve però fondarsi su istruttoria adeguata e motivazione che espliciti presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Il Fatto
La società proprietaria di un impianto radiofonico nel territorio comunale impugnava davanti al TAR Veneto gli atti con cui il Comune, nel riordino delle postazioni di trasmissione, aveva classificato il proprio traliccio come incompatibile e assoggettato a ricollocazione. Il piano di localizzazione degli impianti radioelettrici era stato approvato con delibera consiliare, ma la sua efficacia era stata differita all’approvazione definitiva della variante al piano degli interventi che ne avrebbe recepito le previsioni.
Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e irricevibile quello per motivi aggiunti, ritenendo tardiva l’impugnazione della variante rispetto alla scadenza del termine di pubblicazione. La società proponeva appello, contestando sia il rapporto di pregiudizialità tra i due atti sia la decorrenza del termine dalla pubblicazione anziché dalla conoscenza individuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rovescia l’impostazione del primo giudice sul piano processuale. Per gli atti di pianificazione territoriale il termine decorre di regola dalla pubblicazione prevista dalla legge; tuttavia, quando la variante è puntuale e incide in modo diretto e specifico su un singolo immobile, l’amministrazione deve procedere a comunicazione o notifica individuale al proprietario.
Nel caso concreto la variante aveva classificato il sito di installazione come incompatibile, consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria. La società era già intervenuta nel procedimento con articolate osservazioni, in parte non accolte. Il traliccio si identifica con il suo proprietario e rende quest’ultimo soggetto facilmente individuabile e direttamente inciso dall’atto.
La Corte corregge la lettura restrittiva della sentenza appellata. La categoria dei destinatari della notifica individuale non coincide con i soli proprietari delle aree gravate da vincolo espropriativo. Le due fattispecie sono sovrapponibili, perché anche in questo caso lo strumento urbanistico produce effetti ablatori reali su specifici beni di proprietà privata.
La ricevibilità dei motivi aggiunti travolge la ragione dell’improcedibilità del ricorso introduttivo: l’azione di annullamento del piano antenne torna esperibile. Il Collegio esclude la rimessione al primo giudice, non ravvisando il “palese” errore cui l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2025 subordina la nullità della sentenza.
Sul merito, i motivi riproposti sono in buona parte infondati. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici. Il concetto di “verifica” contenuto nelle norme tecniche del P.A.T. comprende la valutazione di compatibilità degli impianti esistenti. Il titolo abilitativo, anche in sanatoria, non rende l’impianto automaticamente compatibile.
Risulta invece fondato il motivo sul difetto di istruttoria e di motivazione. I provvedimenti non indicano le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della incompatibilità del sito. L’appello è pertanto accolto nei limiti della motivazione, con annullamento degli atti impugnati e salvezza del riesercizio del potere. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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