Compensazione delle spese e duplicazione strumentale dei ricorsi per ottemperanza (Cons. Stato n. 4437 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudice di primo grado dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, con il solo limite di non addossarle alla parte vittoriosa né di adottare statuizioni manifestamente irrazionali. La compensazione delle spese prescinde dalla regola della soccombenza e richiede perciò una motivazione rinforzata, idonea a rendere intellegibile il rapporto regola-eccezione tra condanna e compensazione. Costituisce grave ed eccezionale ragione, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., la strumentale duplicazione dei ricorsi per ottemperanza proposti a fronte di un unico giudicato, con sostanziale abuso dello strumento processuale. Il creditore, titolare di un autonomo diritto di credito, non è tenuto ad agire all’unisono con gli altri creditori del medesimo titolo, ma non può moltiplicare la condanna alle spese nei confronti dello stesso soccombente.
Il Fatto
La ricorrente propone appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 84/2026, resa in sede di ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza. Il primo giudice aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta, come richiesto, per gli adempimenti sostitutivi in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
Il TAR aveva tuttavia compensato integralmente le spese di lite. L’odierna appellante censura proprio questo capo della decisione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm., nonché la mancanza di una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione e l’assenza di una motivazione comprensibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei poteri discrezionali del giudice in materia di spese. La giurisprudenza amministrativa, richiamata in termini consolidati, ne ammette l’ampiezza, ma individua un limite preciso: il giudice non può condannare alle spese la parte vittoriosa né disporre statuizioni manifestamente irrazionali.
Su questa base il Consiglio di Stato distingue la regola dalla eccezione. Se la regolazione delle spese segue normalmente la soccombenza, non richiedendo ampia motivazione, viceversa l’onere motivazionale si rafforza quando la statuizione prescinda da una vittoria in giudizio. In caso di compensazione il giudice deve rendere intellegibile dall’esterno il ragionamento seguito, per mantenere inalterato il rapporto tra condanna del soccombente e compensazione.
Applicando tale criterio, la Corte ritiene che la motivazione del primo giudice sia presente e chiara. Il TAR ha posto a fondamento della compensazione la circostanza che, a fronte di un solo giudicato del giudice ordinario, sono stati proposti due distinti ricorsi per ottemperanza, il primo dei quali già accolto con condanna alle spese distratte a favore dei medesimi difensori antistatari.
Tale rilievo integra, secondo il Collegio, una grava ed eccezionale ragione: la condotta processuale delle parti evidenzia uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, suscettibile di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso, di ostacolare la ragionevole durata dei processi e di compromettere il corretto impiego delle risorse della giurisdizione.
Il Consiglio di Stato precisa il confine del principio. Nessuna norma impone al creditore, titolare di un autonomo diritto di credito, di agire unitamente agli altri creditori del medesimo titolo. Tuttavia quello stesso creditore non può pretendere di moltiplicare la condanna alle spese nei confronti dello stesso soccombente. Non ravvisandosi alcuna illogicità nella statuizione impugnata, l’appello è respinto e le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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