Silenzio assenso inoperante per interventi su area paesaggistica vincolata (Cons. Stato n. 2155 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso non si forma sugli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente, per l’espressa esclusione dettata dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento. Ne consegue che, in presenza di un vincolo paesaggistico gravante sull’area, il diniego espresso tardivamente dall’amministrazione non richiede l’esercizio del potere di autotutela e non è affetto da illegittimità per il solo decorso del termine procedimentale. L’inoperatività dell’istituto, unitamente a quanto previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, esclude la formazione del titolo per silentium e consente all’amministrazione di esprimere comunque una valutazione negativa. La regola processuale conseguente è che il giudice amministrativo, investito della censura, può respingere il motivo sul presupposto dell’inapplicabilità dell’istituto, anche a prescindere dalla qualificazione dell’atto come esercizio implicito di autotutela.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato presentano al Comune un’istanza di valutazione preventiva relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia e di cambio di destinazione d’uso da deposito-fienile a residenziale. L’amministrazione respinge l’istanza con provvedimento espresso adottato dopo la scadenza del termine di quarantacinque giorni assegnato per provvedere.

I ricorrenti impugnano il diniego davanti al TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’illegittimità dell’atto per mancato esercizio dell’autotutela. Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. Gli originari ricorrenti appellano, riproponendo i quattro motivi di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo il motivo sull’avvenuta formazione del silenzio assenso e sull’impossibilità, per l’amministrazione, di emettere un semplice diniego dopo il decorso del termine. La sentenza di primo grado aveva ricondotto la legittimità dell’atto all’esercizio implicito del potere di autotutela, valorizzando la ridotta distanza temporale tra scadenza del termine e adozione del provvedimento negativo.

Il Consiglio di Stato corregge e integra il percorso argomentativo del TAR, individuando un presupposto ulteriore e assorbente: l’inoperatività dell’istituto nella fattispecie, perché l’area occupata dal fabbricato ricade in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico. Il comma 4 dell’art. 20 legge n. 241/1990, nella formulazione vigente al momento del diniego, esclude espressamente l’applicazione della disciplina agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente.

A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Da tale quadro normativo discende l’inapplicabilità del silenzio assenso e l’esclusione dell’illegittimità della valutazione negativa, ancorché successiva alla scadenza dei quarantacinque giorni.

Respinta la prima censura, il Collegio esamina l’asserita applicabilità dell’art. 51 delle NTA del RUE in luogo dell’art. 50. Gli stessi appellanti ammettono che il fabbricato non è sottoposto ad alcun vincolo tipologico ed è soltanto situato in un ambito di salvaguardia dei valori paesaggistici dei corsi d’acqua. L’immobile non figura tra gli immobili di pregio storico-tipologico e testimoniale nelle tavole del PSC né nelle schede del RUE, con la conseguenza che non può ricevere una disciplina diversa da quella dell’art. 50.

Anche il terzo motivo è respinto: la disciplina richiamata regola gli interventi in base all’utilizzo in corso degli immobili e non agli usi originari. L’edificio risulta adibito a usi non abitativi per effetto del titolo edilizio del 1978, che ha destinato anche la parte inizialmente abitativa a deposito, e tale ultimo stato legittimato rileva ai sensi dell’art. 23-ter, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Quanto all’art. 36 legge reg. n. 24/2017, il Collegio ne esclude l’applicabilità per difetto dei presupposti, non configurandosi l’immobile come edificio di valore storico-testimoniale né ricadendo l’area tra quelle soggette a spopolamento. L’appello è integralmente respinto, con condanna degli appellanti alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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