Decadenza certificato ambientale non caduca automaticamente titolo edilizio (Cons. Stato n. 6884 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 209, comma 4, cod. amb. non opera alcuna distinzione tra cessazione fisiologica e cessazione patologica della certificazione ambientale: l’efficacia sostitutiva dell’autocertificazione permane fino a centottanta giorni dalla comunicazione all’interessato della decadenza della registrazione o del certificato, a qualsiasi titolo avvenuta. La scadenza temporale del certificato Uni En Iso 14001 non determina quindi caducazione automatica del titolo abilitativo. L’amministrazione è onerata di avvertire il gestore della sopravvenuta perdita del certificato, consentendogli di regolarizzare la propria posizione. La diversa lettura, che ancori la durata del titolo alla durata del certificato, contrasta con il dato letterale e compromette la finalità di semplificazione e il giusto procedimento.

Il Fatto

Una società titolare di una piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi aveva conseguito nel 2017 il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto avvalendosi del meccanismo semplificato dell’art. 209 d.lgs. n. 152/2006, basato sull’autocertificazione e sul possesso di certificazione ambientale.

Nel 2021 la società sospese l’attività per la revisione dell’impianto antincendio. Ottenuto il certificato di prevenzione incendi, comunicò alla Provincia la ripresa dell’attività dal gennaio 2023. La Provincia diffidò la società, rilevando la mancata allegazione della documentazione richiesta dall’art. 209. Dopo il remand cautelare, l’amministrazione confermò il diniego, rilevando la discontinuità tra il certificato scaduto e quello nuovo, con vigenza dal 18 gennaio 2023. Il TAR Puglia respinse i motivi aggiunti, ritenendo che la vigenza del certificato condizionasse la durata dell’effetto autorizzativo, senza necessità di comunicazione di decadenza. La società ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello per la fondatezza del primo motivo, disattendendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., il requisito di specificità non esige formule sacramentali né l’articolazione di censure su ogni passaggio logico: è sufficiente l’introduzione di una domanda di riesame del nucleo essenziale della decisione impugnata, come nel caso in cui si opponga una lettura dell’art. 209 opposta a quella del primo giudice (Cons. Stato, Sez. V, n. 674 del 2004).

Nel merito, il Collegio ricostruisce il regime dell’art. 209 cod. amb.: il titolo abilitativo semplificato è strutturalmente costituito dall’autocertificazione del gestore, accompagnata dalla registrazione EMAS o dal certificato Uni En Iso 14001 in corso di validità e dalla denuncia di prosecuzione dell’attività. L’art. 209, comma 4, prevede che l’efficacia sostitutiva permanga fino a centottanta giorni dalla comunicazione della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione o della certificazione.

La lettura del TAR, che limita l’ultrattività alle sole sopravvenienze patologiche, non è condivisibile. La norma non reca alcuna distinzione di trattamento tra cessazione fisiologica e patologica: al contrario, l’inciso “a qualsiasi titolo avvenuta” impone di ricondurre ogni ipotesi di perdita del certificato al medesimo regime. La cessazione dell’efficacia della certificazione non ha dunque effetto caducante automatico, ma onera l’autorità di avvertire il gestore, conferendogli centottanta giorni per regolarizzare.

Nemmeno regge la tesi che lega la durata del titolo alla durata del certificato. L’art. 209 non contiene alcuna previsione in tal senso: l’unica disposizione sul dies ad quem dell’abilitazione è il comma 4, dal quale si ricava che l’autorizzazione sostituita dall’autocertificazione non ha scadenza prestabilita. L’esegesi del primo giudice, inoltre, compromette l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore e il giusto procedimento, privando il gestore del titolo senza interlocuzione.

Queste ragioni attestano l’illegittimità del provvedimento provinciale, con assorbimento dei restanti motivi. Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, riforma la sentenza e annulla la nota provinciale, compensando le spese del doppio grado per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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