Percorsi musicali scolastici subordinati ai limiti dell’organico dell’autonomia (TAR Puglia n. 688 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attivazione dei percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado è subordinata, oltre che ai criteri di priorità fissati dall’art. 12 del d.m. n. 176/2022, ai limiti dell’organico dell’autonomia assegnato alla Regione e alle risorse disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’art. 2, comma 2, del d.m. n. 176/2022 rimette all’Ufficio Scolastico Regionale l’autorizzazione dei percorsi entro tali vincoli, sì che l’insegnamento dello strumento musicale assume carattere facoltativo e la relativa istituzione resta espressione di discrezionalità amministrativa. Il numero di alunni richiedenti non genera alcun obbligo di istituire cattedre, dovendo l’Amministrazione rispettare i limiti di organico e di bilancio. Il diniego sorretto da motivazione sulla saturazione dell’organico e dalla presenza di percorsi attivi in comuni vicini è esente dai vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà su figli minori, hanno impugnato il decreto con cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale di Lecce, ha individuato l’organico di diritto per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui non ha autorizzato l’istituzione di un percorso ad indirizzo musicale presso l’Istituto Comprensivo di Taurisano Polo I, nonostante l’istanza presentata dalla scuola e un numero di alunni richiedenti pari a 28.

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 527 del 29.7.2024, disponendo il riesame sotto il profilo motivazionale. L’Amministrazione ha adottato il decreto del 12.9.2024, confermando la mancata istituzione. I ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, contestando il nuovo provvedimento; la nuova cautela è stata respinta e la causa è giunta alla decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato con il ricorso principale è stato superato dal successivo decreto del 12.9.2024, adottato all’esito del remand cautelare. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse, costituendo il nuovo provvedimento espressione di una nuova funzione amministrativa.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure. Il decreto del 12.9.2024 ha chiarito che la dotazione organica non consente alcuna autorizzazione di nuovi percorsi musicali, essendo i posti assegnati in organico di diritto completamente saturi, e che l’Ufficio non dispone di ulteriori risorse. Tali circostanze escludono il dedotto vizio motivazionale.

Il Collegio ha poi verificato la coerenza del diniego con il d.m. n. 176/2022. Gli artt. 2, comma 2, 3 e 12, comma 2, richiamano espressamente i limiti dell’organico dell’autonomia assegnato alla Regione ai fini dell’attivazione dei percorsi musicali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Nessun contrasto è ravvisabile con le ulteriori previsioni invocate dai ricorrenti, non essendo stata allegata alcuna specifica censura in proposito.

Il Tribunale ha inoltre escluso i profili di difetto di istruttoria e contraddittorietà, non avendo la parte indicato quali presupposti di fatto sarebbero stati trascurati. Ha respinto l’assunto secondo cui il numero di richiedenti imporrebbe l’istituzione di cattedre, ribadendo, sulla scorta di TAR Puglia, Bari, ordinanza n. 280/2024, che l’insegnamento dello strumento musicale ha natura facoltativa ed è soggetto alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, restando condizionato ai limiti di organico e di bilancio.

Da ultimo, il Collegio ha valorizzato il criterio di vicinorietà: la presenza di percorsi già attivi in comuni prossimi, in particolare a Ruffano, a 1,4 km da Taurisano, conforta la valutazione discrezionale, in linea con la lett. d) dell’art. 12 del d.m. n. 176/2022, che privilegia i bacini ove tali percorsi non siano già istituiti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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