Consorzio stabile escluso se consorziata priva di classifica per beni culturali (TAR Toscana n. 399 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori su beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, il regime speciale dettato dagli artt. 132, 133 e dall’Allegato II.18 del d.lgs. n. 36/2023 deroga alla regola generale dell’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che per gli appalti di lavori consente ai consorzi stabili di dimostrare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in base alle qualificazioni delle singole consorziate. In tale settore, la qualificazione nella categoria e nella classifica prescritte dalla legge di gara deve essere posseduta in proprio da ciascuna impresa designata per l’esecuzione, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e delle altre consorziate. Ne consegue che il consorzio stabile deve essere escluso quando la consorziata esecutrice sia titolare di una classifica inferiore a quella richiesta, né rileva che la legge di gara non riproduca espressamente il regime legale, operante ex lege.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del Palazzo comunale, immobile sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. L’art. 1 del disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, la qualifica nella categoria OG2, classifica III, relativa a lavori di restauro e manutenzione di beni immobili tutelati. All’esito della gara l’appalto è stato aggiudicato a un consorzio stabile, che ha indicato quale unica consorziata esecutrice una società qualificata nella categoria OG2 per la sola classifica II, riservandosi entrambe il subappalto del 49,99% delle opere.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e il diniego espresso sull’istanza di annullamento, deducendo che nei lavori su beni culturali ai consorzi stabili sarebbe precluso il cumulo alla rinfusa dei requisiti e che l’aggiudicataria e la consorziata esecutrice non possedevano i requisiti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. La questione ruota attorno al rapporto tra la regola generale dell’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e la disciplina speciale sui beni culturali. Il Collegio osserva che la norma generale subisce una deroga in forza delle previsioni del Titolo III del Codice dei contratti pubblici, in sostanziale continuità con gli artt. 145 e 146 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel settore dei beni culturali, l’Allegato II.18 individua specifici requisiti di qualificazione degli esecutori, mentre il divieto di avvalimento è fissato dall’art. 132, comma 2. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia n. 85 del 20 gennaio 2025, che ha ricostruito il quadro normativo, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui la qualificazione richiesta deve essere posseduta da ciascuna impresa designata per l’esecuzione, con riferimento non solo alla categoria ma anche all’importo, cioè alla classifica.
La legittimità del regime derogatorio è confermata dalla Corte cost. n. 91 dell’11 aprile 2022, secondo cui soltanto l’operatore dotato di qualificazione specialistica può eseguire i lavori relativi a tali beni, assicurandone così l’effettiva tutela. Nel caso concreto, la consorziata esecutrice possiede una OG2 di classifica II e non III, come richiesto dagli atti di gara: tale circostanza, di per sé, imponeva l’esclusione del consorzio.
Il Tribunale respinge le difese delle parti resistenti. Non rileva la mancata previsione, nella legge di gara, di un esplicito obbligo di possesso integrale dei requisiti, poiché il regime speciale opera ex lege: la ricorrente non era tenuta a impugnare gli atti di gara per il solo fatto che non richiamassero la disciplina applicabile. Nella domanda di partecipazione non è mai indicata l’entità delle opere da eseguire in proprio e di quelle da affidare alla consorziata, né è possibile ritenere che la classifica II fosse idonea a coprire i lavori effettivi. Le riserve di subappalto rendono anzi impossibile individuare le imprese chiamate a eseguire l’intervento sul bene tutelato.
Infine, la SOA del consorzio non specifica se la qualifica OG2, classifica VI sia posseduta in proprio o per cumulo delle consorziate. Anche ammesso che all’epoca dell’offerta non sussistesse l’obbligo di precisarlo nei certificati, sul consorzio gravava l’onere probatorio di dimostrare il possesso in proprio dei requisiti, onere mai soddisfatto. Il ricorso è quindi accolto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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