Il Comune non può ridurre il canone rifiuti già validato dall’ente competente (TAR Puglia n. 1303 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore della gestione dei rifiuti urbani il riparto di competenze delineato dal metodo tariffario ARERA è vincolante per le parti del contratto di servizio. Il gestore predispone il piano economico finanziario, l’ente territorialmente competente lo valida verificandone completezza, coerenza e congruità, e solo ARERA lo approva. Una volta intervenuta la validazione, il Comune fruitore del servizio non dispone di alcun potere di rivedere il piano né di ridurre in peius il canone dovuto al gestore. È pertanto illegittimo il provvedimento con cui il direttore dell’esecuzione del contratto, discostandosi dalla validazione, proponga una riduzione del canone fondata su una autonoma valutazione dei costi. La circostanza che il metodo tariffario determini prezzi massimi non abilita l’amministrazione comunale a comprimere unilateralmente il corrispettivo già validato.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di igiene urbana per un Comune pugliese impugna la nota con cui il direttore dell’esecuzione del contratto, sottoscritta anche dal responsabile unico del procedimento, ha confermato una riduzione del canone dovuto per l’anno 2024, unitamente agli atti presupposti di proposta e di determinazione del conguaglio.
L’ente territorialmente competente aveva già validato l’aggiornamento biennale del piano economico finanziario per il 2024-2025 con propria determina, e il Comune ne aveva preso atto approvando le conseguenti tariffe. La ricorrente chiede l’annullamento di tali atti e l’accertamento del diritto alla revisione del canone nella misura fissata in sede di validazione, deducendo eccesso di potere, violazione della disciplina ARERA e del principio del full recovery cost, difetto di motivazione e incompetenza del direttore dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina delle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021, soffermandosi sull’art. 7 della delibera n. 363/2021, che articola la procedura in tre fasi. Nella prima il gestore predispone il piano e lo trasmette all’ente territorialmente competente; nella seconda quest’ultimo valida le informazioni, integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti; nella terza ARERA verifica la coerenza regolatoria e approva.
Il Collegio valorizza anche l’art. 7.8, secondo cui fino all’approvazione di ARERA si applicano quali prezzi massimi quelli determinati dagli organismi competenti, e l’art. 8, che sottopone l’aggiornamento biennale alla medesima procedura di validazione. Da questo impianto il Tribunale trae la conclusione che non si ricava alcun potere dell’amministrazione comunale di vagliare e modificare il piano del gestore, incidendo in peius sul canone.
Respinge l’argomento del Comune secondo cui il metodo tariffario calcolerebbe solo prezzi massimi unitari e non l’esatto valore del canone. La premessa contenuta nel MTR-1 è dichiarata non pertinente alla fattispecie, relativa al biennio 2024-2025, e comunque nessuna previsione delle due delibere attribuisce al Comune il potere di correggere una validazione già effettuata o di ridurre il corrispettivo.
Quanto ai precedenti invocati dalla difesa comunale, il Tribunale li ritiene non conferenti: le pronunce del medesimo TAR riguardano l’applicazione retroattiva del metodo a contratti stipulati in epoca anteriore, mentre quelle del giudice lombardo concernono la legittimità di un canone consensualmente pattuito, ancorché inferiore a quello risultante dal metodo.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente.
Nota della Redazione
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