Rivalsa del Comune sui cessionari del diritto di superficie per maggiori indennità (C.G.A.R.S. n. 123 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971, che parametra il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie al costo di acquisizione delle aree, legittima il Comune a rivalersi sui cessionari per le maggiori indennità di espropriazione accertate con decisione giurisdizionale definitiva. Il riferimento alle somme "dovute" e non a quelle "pagate" esclude che il pagamento costituisca presupposto della rivalsa. Il diritto di credito del Comune si prescrive nel termine ordinario decennale, che decorre dalla sentenza definitiva di rideterminazione dell’indennità, poiché solo da quel momento la pretesa è azionabile ai sensi dell’art. 2935 c.c. Il credito fondato su titolo giudiziale definitivo e su clausola convenzionale sottoscritta presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e consente l’uso dell’ordinanza ingiunzione ex r.d. n. 639/1910.

Il Fatto

Il Comune aveva ceduto a privati, mediante convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971, il diritto di superficie su lotti del Piano di zona per la realizzazione di alloggi unifamiliari. Il corrispettivo era commisurato al costo di acquisizione delle aree, con clausola di adeguamento in caso di rideterminazione dell’indennità espropriativa.

A seguito di sentenze della Corte di appello che avevano aumentato le indennità, il Comune ripartì il maggior onere su tutti i lotti e intimò a ciascun assegnatario il pagamento della quota, emettendo ordinanze ingiunzione ex r.d. n. 639/1910. Il TAR accolse solo in parte il ricorso, dichiarando prescritto il credito fondato su una delle sentenze e respingendo le altre censure. Gli assegnatari appellarono dolendosi della mancata pronuncia su alcuni motivi, dell’uso dello strumento ingiuntivo, della prescrizione e dell’insussistenza dei presupposti della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Quanto allo strumento procedurale, rileva che le ordinanze si fondano su decisioni definitive e su determinazioni della Commissione provinciale, che hanno definito il credito nell’an e nel quantum; il credito è dunque certo, liquido ed esigibile. La mera contestazione stragiudiziale, in assenza di pronuncia giudiziale favorevole, non incide su tali requisiti.

Sulla prescrizione, la Corte richiama il proprio indirizzo (C.G.A.R.S. 24 giugno 2019, n. 587): il diritto di rivalsa si estingue nel termine decennale, che decorre dalla decisione giurisdizionale definitiva di rideterminazione dell’indennità, perché è solo da allora che la pretesa diviene azionabile. Resta ferma la statuizione di primo grado sul credito relativo alla sentenza del 1996, già ritenuto prescritto.

Nel merito, la clausola convenzionale è univoca nel radicare il diritto dell’ente a rivalersi dei maggiori esborsi verso i titolari del diritto dominicale. Il riferimento alle somme "dovute" esclude che il pagamento sia presupposto della rivalsa: è sufficiente l’accertamento della loro spettanza. La clausola non limita la rivalsa al singolo lotto, non prevede esclusioni per i titolari del diritto di superficie e non trasla sul Comune le conseguenze di eventuali errori nella determinazione dell’indennità.

Quanto alla dedotta inopponibilità delle sentenze, la Corte osserva che è la stessa art. 5 della convenzione a prevedere l’automatica modifica del corrispettivo in presenza di sentenze definitive che fissino una misura diversa, con decadenza dalla concessione in caso di inadempimento. L’integrale reiezione dell’appello assorbe ogni altra censura; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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