Veranda su terrazzo in zona vincolata: doppia conformità e diniego plurimotivato (TAR Piemonte n. 2064 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Il diniego che si fondi su più ragioni autonome e concorrenti costituisce atto plurimotivato: l’annullamento può essere pronunciato solo se ciascuna di esse risulti confutata dall’accoglimento del relativo motivo. Ove il ricorrente non superi la ragione urbanistica, il ricorso è infondato e le censure sugli ulteriori profili restano assorbite. Non sussiste difetto di motivazione quando l’amministrazione dia conto, nel loro complesso, delle osservazioni procedimentali e renda percepibili le ragioni del loro mancato recepimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune di Torino il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per una veranda realizzata su un terrazzo, qualificata come bene pertinenziale e asseritamente completata prima del 1° gennaio 2000. L’immobile ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico.
All’esito dell’istruttoria il Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata ha respinto l’istanza con provvedimento del 27.11.2024. Il diniego si fonda sull’incompatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica a tutela degli edifici di rilevante valore storico e sulla carenza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il diniego si regge su due autonomi nuclei motivazionali: l’incompatibilità edilizia con la disciplina urbanistica e la mancanza, nell’istanza di conservazione, di una domanda di postumo accertamento di compatibilità paesaggistica. L’atto ha dunque natura plurimotivata. Richiamando il precedente del Cons. di Stato, III, 17.4.2024 n. 3480, il Tribunale afferma che l’azione di annullamento può essere accolta solo se ciascuna delle ragioni addotte risulti confutata dall’accoglimento del pertinente motivo.
Passando al terzo motivo, quello urbanistico, il Tribunale lo ritiene infondato. La medesima veranda era già stata oggetto di una precedente istanza di condono, denegata nel 2010 e definita con la sentenza di questo Tribunale n. 769/2016, passata in giudicato per perenzione dell’appello. In quella sede si era accertato che il manufatto consisteva nella stabile chiusura con vetrate di un terrazzo, con creazione di nuova superficie coperta e aumento di volumetria, non riconducibile al risanamento conservativo e quindi non sanabile in area vincolata.
Poiché l’opera è sostanzialmente la medesima, il giudicato impone di qualificarla, anche in questa sede, come nuova costruzione o comunque come “completamento” soggetto a verifica dei parametri urbanistici. Il Collegio aggiunge, in ogni caso, che l’edificazione supera la categoria del risanamento conservativo, unico intervento massimo assentibile sugli edifici caratterizzanti il tessuto storico ai sensi dell’art. 26 delle N.U.E.A. e dei punti 4.1 e 4.3 dell’Allegato A. Tra le opere ammesse non figura alcun ampliamento in guisa di veranda.
Il Tribunale richiama la definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, che non contempla la creazione ex novo di nuovi locali. Il Comune ha quindi correttamente escluso la sanabilità per difetto del presupposto della doppia conformità.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio, sulla scorta di Cons. Stato, III, 1.06.2020 n. 3438, osserva che non occorre un’analitica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso. Accertata l’incompatibilità urbanistica, il ricorso è respinto con assorbimento delle censure paesaggistiche. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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