Verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione non autonomamente impugnabile (TAR Sicilia n. 3691 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha efficacia meramente dichiarativa e non è autonomamente impugnabile, salvo che non si facciano valere vizi propri dell’atto. Esso si limita a formalizzare l’effetto di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione. La pendenza di un’istanza di sanatoria determina la temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione solo se il termine per ottemperare non sia già decorso: l’istanza proposta dopo la scadenza non produce alcun effetto sospensivo o interruttivo. La mera pendenza di un ricorso avverso un provvedimento non ne sospende gli effetti, né impone all’Amministrazione di arrestare la propria attività.
Il Fatto
Nel 2018 tecnici del Genio Civile e del Comune accertavano, presso l’impianto condotto dalla società ricorrente, aumenti di altezza dei fabbricati e corpi di fabbrica aggiuntivi in difformità dal titolo autorizzativo. Il Comune ingiungeva quindi la demolizione delle opere con ordinanza n. 258/R.O.
La società presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, che il Comune negava. Il diniego e l’ordine di demolizione erano impugnati davanti al TAR, che respingeva il ricorso; l’appello veniva respinto dal CGARS. Esperito il sopralluogo di verifica, il Comune notificava il verbale di inottemperanza, impugnato con il presente ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure proposte in via derivata avverso l’ordine di demolizione e il diniego di sanatoria. Le ritiene inammissibili, trattandosi di questioni già dedotte in un diverso giudizio e ormai coperte da giudicato; nel merito le reputa comunque infondate, alla luce della sentenza del CGARS n. 538 del 2023, che ha confermato l’assenza del presupposto della doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
In via preliminare il TAR rileva che l’atto che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 1434/2023, e da TAR Palermo, sentenza 2594 del 2024. L’accertamento ha efficacia dichiarativa e formalizza l’acquisizione già avvenuta alla scadenza del termine, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 8129 del 2022 e n. 4359 del 2023.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. La pendenza dell’istanza di sanatoria sospende l’ordine di demolizione solo fino alla decisione sull’istanza, senza necessità di una nuova ingiunzione (Cons. Stato n. 1708 del 2023); il termine per la demolizione spontanea decorre dal rigetto (TAR Napoli n. 5239 del 2022). Nel caso concreto, tuttavia, l’istanza è stata presentata quando il termine era già decorso inutilmente, sicché non può produrre alcun effetto sospensivo su un termine ormai scaduto. La relativa inerzia è imputabile alla parte.
Quanto alla pendenza dell’appello, la Corte osserva che la semplice pendenza di un ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato. Infine, a fronte del verbale di accertamento grava sulla parte l’onere di dimostrare l’avvenuta demolizione; onere non adempiuto. Le censure relative all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 attengono alla fase esecutiva, mai iniziata. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e infondato, con compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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