Verde di arredo stradale, vincolo conformativo e diniego di sanatoria (TAR Puglia n. 294 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di verde di arredo stradale previsto dalle NTA del PRG, in quanto posto a integrazione degli spazi destinati alla viabilità, ha natura accessoria rispetto al vincolo di viabilità e ne condivide la disciplina: è pertanto conformativo e non espropriativo, con la conseguenza che non è soggetto a decadenza per decorso del termine quinquennale. Su tale area non sono consentiti manufatti, recinzioni né attività commerciali, essendo ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria. Anche ove si ritenesse il vincolo espropriativo, la sua decadenza non attribuirebbe all’area la destinazione pretesa dal privato, ma la qualificherebbe come zona bianca, con applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno su cui insisteva un’attività di vendita di piante, con filari in vaso, impianto di irrigazione, un automezzo adibito a ufficio, un’autobotte e cassoni di autocarro. All’esito di sopralluogo, il Comune ha accertato l’assenza di titoli abilitativi e ha emanato l’ordinanza di demolizione delle opere abusive, respingendo contestualmente la richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Avverso tali provvedimenti la società ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti contro il secondo diniego di sanatoria. La ricorrente ha dedotto l’errata interpretazione dell’art. 116 delle NTA del PRG, sostenendo che il vincolo di verde di arredo stradale avrebbe natura espropriativa e sarebbe decaduto per decorso del termine, oltre al difetto di motivazione e istruttoria e alla violazione dell’affidamento e della proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa. I primi sacrificano il diritto di proprietà e richiedono indennizzo, con durata massima quinquennale; i secondi incidono su intere categorie di beni, riferendosi alla generalità dei soggetti, e possono essere imposti a tempo indeterminato.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che l’art. 116 delle NTA qualifica espressamente le aree F.38 come parte integrante degli spazi pubblici destinati alla viabilità. Il vincolo di verde di arredo stradale è dunque accessorio rispetto a quello di viabilità, che la giurisprudenza richiamata considera conformativo: ne consegue che il primo ne condivide natura e disciplina e non è soggetto a decadenza.

La zona, pertanto, non tollera alcuna attività commerciale, compresa la vendita di piante con messa a dimora, dovendo restare libera da ingombri che compromettano la circolazione. Non rilevano l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico del 2013, scaduta e non rinnovata, né l’istanza di riqualificazione urbanistica del 2023, priva di seguito.

In via subordinata, il Collegio osserva che anche ammettendo la natura espropriativa del vincolo, la sua decadenza comporterebbe la qualificazione dell’area come zona bianca e l’applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001, che comunque non consente recinzioni né attività commerciali. Nessun rilievo assume la SCIA presentata nel 2021.

Quanto all’ordinanza di demolizione, il Tribunale conferma che si tratta di atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato con la descrizione dei manufatti e l’indicazione delle norme violate. Privi di pregio risultano il richiamo all’affidamento e alla proporzionalità, nonché la censura sull’assenza dei caratteri di stabilità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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