Ordine di demolizione su SCIA consolidata illegittimo senza autotutela (TAR Puglia n. 291 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA edilizia, il termine per l’esercizio del potere inibitorio è di trenta giorni dal deposito della segnalazione, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. Decorso tale termine, l’amministrazione può adottare i provvedimenti di cui al comma 3 solo in presenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, con preventivo annullamento in autotutela. È pertanto illegittimo l’ordine di demolizione che intervenga oltre i termini perentori e oltre il termine di dodici mesi, in assenza di caducazione del titolo, quando la SCIA sia divenuta efficace e non sia stata tempestivamente contestata.
Il Fatto
Il ricorrente presentava una SCIA edilizia per la ristrutturazione del proprio appartamento, con ridistribuzione degli spazi interni e parziale recupero di una veranda coperta, da non residenziale in residenziale, ai sensi dell’art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3, comma 1, lett. d), 22 e 23-ter d.P.R. n. 380/2001. Nei trenta giorni successivi il Comune non adottava alcun provvedimento di sospensione, divieto o rimozione.
Ultimati i lavori e comunicatane la conclusione, il ricorrente si vedeva notificare un’ordinanza di demolizione con cui il Dirigente comunale ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi e dichiarava “inefficace poiché illegittima” la SCIA, sul presupposto della sua non conformità. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del perfezionamento degli effetti della segnalazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, che assegna all’amministrazione il potere di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro un termine definito. Per la SCIA edilizia il termine è ridotto a trenta giorni dal comma 6-bis del medesimo articolo.
Il successivo quarto comma chiarisce il regime successivo: decorso il termine, l’amministrazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 3 solo in presenza delle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Ne deriva che, spirato il termine, il potere inibitorio non può essere esercitato direttamente, ma solo attraverso l’annullamento in autotutela, con i relativi presupposti e limiti temporali.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR rileva che il Comune non aveva emanato alcun provvedimento nei trenta giorni dal deposito della SCIA. L’ordine di demolizione era stato adottato non solo ampiamente oltre quel termine, ma anche oltre i dodici mesi previsti dall’art. 21-nonies. In tal modo l’ente ha impropriamente supplito alla scadenza dei termini perentori mediante un ordine emesso in presenza di un titolo valido ed efficace, mai caducato nelle forme di legge.
Il Collegio conclude per l’illegittimità dell’atto impugnato, adottato nonostante il definitivo consolidamento del titolo e in assenza di sua preventiva caducazione. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dell’ordinanza. La natura delle questioni esaminate giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Nota della Redazione
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