Verifica di anomalia e contraddittorio procedimentale nel giudizio tecnico della stazione appaltante (C.G.A.R.S. n. 945 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta il contraddittorio procedimentale ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 ha funzione meramente istruttoria e non è preordinato a risolvere un contrasto tra posizioni: la stazione appaltante non è tenuta a far precedere l’esclusione da un preavviso all’interessato una volta acquisiti i chiarimenti richiesti. Il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiato da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Al giudice è preclusa un’autonoma verifica circa la sussistenza dell’anomalia, non potendo sovrapporre la propria idea tecnica al giudizio dell’organo amministrativo. Il costo delle figure professionali impiegate in modo diretto e stabile nella commessa deve essere inserito nei costi del personale, non potendosi invocare l’esclusione prevista per le figure apicali o di mero supporto. La valutazione di non affidabilità dell’offerta che si fondi su tali lacune giustificative resiste alla censura di irragionevolezza.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta da una azienda sanitaria provinciale per l’affidamento della gestione integrata e manutenzione degli impianti tecnologici dei presidi ospedalieri e poliambulatori, con importo a base d’asta di 21.780.000,00 euro e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Collocatasi prima in graduatoria, veniva attivata la verifica di anomalia; all’esito delle giustificazioni il RUP disponeva l’esclusione per non sostenibilità economica dell’offerta, cui seguiva l’aggiudicazione a favore della controinteressata e la stipula del contratto.
Il ricorso proposto avverso l’esclusione e l’aggiudicazione, con domanda di accesso e subentro, veniva respinto dal TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. La società ha quindi proposto appello, dolendosi dell’assenza di contraddittorio e dell’illogicità della verifica, riproponendo ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. i profili di censura non esaminati dal primo giudice, in particolare sulla sottostima dei costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio affronta anzitutto il motivo sull’assenza di contraddittorio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che il contraddittorio procedimentale non può estendersi ad libitum: ricevuti i chiarimenti richiesti, la stazione appaltante non è obbligata a far precedere l’esclusione per incongruità da un preavviso. La funzione del contraddittorio è istruttoria, volta ad acquisire elementi utili alla valutazione dell’offerta, e non a risolvere in via anticipata un contrasto tra posizioni.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia. La valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratta al vaglio di legittimità, salvo illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudice non può svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza dell’anomalia, dovendosi arrestare all’apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria.
Nel merito la Corte condivide l’operato del primo giudice, che aveva valorizzato le lacune nella giustificazione del costo della manodopera in relazione alle risorse attribuite alle spese generali. Il principio invocato dall’appellante — secondo cui non rientrano nella commessa le figure impiegate solo occasionalmente o in maniera trasversale — non è applicabile quando le risorse, sebbene per parte del proprio tempo, siano impiegate operativamente nella commessa. Occorre un’analisi attenta al caso concreto, per distinguere figure apicali e di mero supporto da quelle direttamente operative, stabili e dedicate, il cui costo va inserito nei costi del personale.
Nella specie il principio non risulta rispettato con riferimento alla prevalenza delle risorse. Gli elementi emersi in sede di verifica non presentano quel carattere di irragionevolezza ed illogicità idoneo a confutare la verifica svolta, volta a garantire un’offerta seria e verificabile. La Corte ritiene sufficiente quanto ritenuto per respingere l’appello; il rigetto della domanda di annullamento travolge le domande di accertamento e condanna e comporta la condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
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