Variante in corso d’opera e poteri repressivi del Comune non ancora esercitabili (TAR Toscana n. 1971 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mero spostamento di un manufatto rispetto alla collocazione prevista nel progetto assentito non integra di per sé una variazione essenziale e non si pone necessariamente in soluzione di continuità con il titolo originario, ben potendo costituire una variante in corso d’opera, a condizione che siano rispettati i limiti posti dagli artt. 22, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e 143 della L.R. Toscana n. 65/2014. Fino al deposito dello stato finale l’intervento trae provvisoria legittimazione dal titolo originario. L’ordine di rimozione può essere impartito solo a conclusione dei lavori, dopo che l’Amministrazione abbia accertato in concreto la sussistenza dei presupposti per la legittimazione postuma e il rispetto delle distanze. Prima di allora, imporre l’esercizio dei poteri repressivi comporterebbe una pronuncia su poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un distributore di carburanti e dei terreni adiacenti, nel territorio di un Comune toscano. Con un permesso di costruire la società controinteressata è stata autorizzata a realizzare un nuovo impianto, con interramento di una linea elettrica aerea e costruzione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT. Nel progetto approvato il manufatto era collocato a oltre dieci metri dalla sede stradale e a 5,45 metri dal confine; in corso d’esecuzione la cabina è stata invece realizzata a meno di cinque metri dai confini.

La ricorrente ha segnalato la circostanza al Comune, lamentando la violazione delle distanze previste dal regolamento urbanistico. L’Amministrazione, con la nota impugnata, ha confermato la legittimità dell’intervento, ritenendo lo spostamento regolarmente denunciato con s.c.i.a. e qualificando la cabina come volume tecnico, sottratto alla disciplina sulle distanze per le nuove costruzioni. Da qui il ricorso, con domanda caducatoria e domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di ordinare la rimozione.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il Comune ha sospeso la s.c.i.a. con ordinanza n. 211 del 4 settembre 2020, rilevando la necessità di un nuovo parere preventivo dei Vigili del Fuoco per la diversa collocazione della cabina. Subito dopo la controinteressata ha rinunciato alla segnalazione. Su questa base il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento, essendosi realizzato l’integrale soddisfacimento della pretesa caducatoria.

Il Tribunale ha invece respinto l’eccezione di improcedibilità dell’intera impugnazione. L’interesse alla rimozione dell’opera resta persistente, perché la rinuncia alla s.c.i.a. non elimina il manufatto già eseguito.

Nel merito, la domanda di accertamento è stata rigettata. La cabina è stata realizzata nell’ambito di lavori autorizzati con il permesso di costruire originario, da ultimare entro giugno 2029. Il mero spostamento non costituisce variazione essenziale e può essere ricondotto alla variante in corso d’opera, ove siano rispettati i presupposti degli artt. 22, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e 143 della L.R. Toscana n. 65/2014. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente TAR Toscana, sez. III, 31 gennaio 2025, n. 159.

Da ciò deriva il limite del sindacato giudiziale. L’eventuale ordine di rimozione potrà essere impartito solo a conclusione dei lavori, dopo la verifica concreta della sussistenza dei presupposti della legittimazione postuma e del rispetto delle distanze dai confini. Prima di allora, l’ordine all’Amministrazione di attivare i poteri repressivi si tradurrebbe in una pronuncia su poteri non ancora esercitati, vietata dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Le spese sono state integralmente compensate per la parziale soccombenza della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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