Verifica globale dell’anomalia e improcedibilità dei motivi verso la seconda graduata (TAR Sardegna n. 859 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale salvo manifesta e macroscopica irragionevolezza. La stazione appaltante non è tenuta a esaminare analiticamente ogni singola voce di costo, né a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta, potendo limitarsi alle voci più rilevanti, essendo la motivazione del giudizio di non anomalia sufficiente anche per relationem alle giustificazioni dell’impresa. Lo scostamento dai prezzi medi e dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro non è di per sé indice di anomalia, costituendo le tabelle un parametro indicativo superabile mediante giustificazioni puntuali. Il terzo classificato che non consegua l’esclusione dell’aggiudicataria perde l’interesse a coltivare le censure rivolte alla seconda graduata, che diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, e l’eventuale ricorso incidentale dell’aggiudicataria resta assorbito dall’infondatezza del ricorso principale.
Il Fatto
La ricorrente, terza classificata nella gara europea per la gestione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata, deducendo l’anomalia dell’offerta di quest’ultima e, in via subordinata, quella della seconda classificata, nonché vizi nella nomina del R.U.P. e della Commissione giudicatrice. Con motivi aggiunti, all’esito dell’accesso agli atti, articolava ulteriori censure sulla congruità dei costi della manodopera e sui requisiti di capacità tecnica della seconda graduata. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, sostenendo la sottostima dei costi dichiarati dalla ricorrente.
La stazione appaltante aveva sottoposto a verifica l’offerta della prima classificata, avendola questa conseguita con punteggio superiore ai quattro quinti, e ne aveva confermato la congruità. La ricorrente agiva quindi per l’annullamento e per l’inefficacia del contratto, chiedendo in via principale l’aggiudicazione in proprio favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’interesse ad agire del terzo classificato, che può conseguire l’aggiudicazione solo se risultino fondate le censure verso entrambi i concorrenti che lo precedono, ovvero se contesti in toto la legittimità della gara. Verifica quindi partitamente i motivi.
Sul primo motivo, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la valutazione di anomalia è espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Lo scostamento dai prezzi medi non è di per sé indice di anomalia, essendo fisiologico il ribasso. Le voci di costo escluse dal ribasso erano quelle della manodopera e della sicurezza; per le altre la prima graduata ha offerto giustificazioni concrete, anche mediante il subappaltatore per la fornitura pasti e il preventivo del fornitore per il kit di primo ingresso. I costi di trasporto, economato e piccola manutenzione non risultano contemplati, per le strutture de quo, dall’allegato 5-bis né dalla tabella dei costi medi.
Quanto alle censure dei motivi aggiunti sul costo della manodopera, il Collegio esclude la sottostima: la prima graduata ha affiancato agli operatori diurni un operatore sociale inquadrato a livello superiore, con un monte ore coerente. L’importo offerto per la manodopera risulta superiore a quello stimato dalla stazione appaltante e a quello dichiarato dalla stessa ricorrente. L’art. 13, comma 2, lett. g), del Capitolato contempla la possibilità di modifiche del trattamento economico del CCNL, come avvenuto per l’introduzione della quattordicesima. Le tabelle ministeriali, infine, non costituiscono parametri vincolanti, potendo le imprese giustificare costi inferiori in base alle proprie condizioni organizzative.
Accertata l’infondatezza delle censure verso l’aggiudicataria, il Tribunale dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quelle rivolte alla seconda graduata: la sua eventuale esclusione non apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente.
Sui motivi subordinati, il Collegio ritiene infondata la censura sulla nomina del R.U.P.: la carenza dei requisiti di anzianità è superabile mediante il gruppo di supporto, in possesso dell’esperienza triennale richiesta dall’art. 5, comma 2, lett. b), dell’Allegato I.2. Quanto alla Commissione, la mancata esplicitazione analitica dei criteri di scelta non viola l’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, essendo sufficiente il riferimento alle competenze possedute; la competenza va valutata in modo complessivo, non atomistico. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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