Proroga automatica delle concessioni demaniali: disapplicazione e affidamento (TAR Sicilia n. 1871 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme legislative nazionali e regionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria legata all’emergenza epidemiologica, contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non vanno applicate né dal giudice né dalla pubblica amministrazione. L’effetto della proroga è tamquam non esset, sicché nessun legittimo affidamento può fondarsi su un titolo prorogato in violazione del diritto unionale. La proroga prevista dall’art. 1, comma 683, legge n. 145/2018, cui rinvia la legge regionale siciliana, opera solo per le concessioni riconducibili all’elencazione tassativa dell’art. 01, comma 1, d.l. n. 400/1993 e non si estende alle concessioni per attività cantieristica navale.

Il Fatto

La società ricorrente, che opera nella costruzione navale e nella rivendita di attrezzature marinaresche, è titolare di una concessione demaniale marittima risalente al 2004, relativa a un’area asservita alle attività portuali. Nel 2020 la società ha chiesto l’estensione della validità del titolo fino al 2033, invocando la legge regionale siciliana n. 24/2019, conforme ai commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145/2018. L’amministrazione ha dapprima accolto l’istanza e ha richiesto un conguaglio di oltre quarantacinquemila euro, che la società ha versato confidando nella proroga.

Con la nota impugnata del marzo 2022, l’amministrazione ha però ridotto l’efficacia della concessione al 31 dicembre 2023, richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021. La società ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione del legittimo affidamento, erronea applicazione della normativa regionale e della direttiva Bolkestein, e chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la rimessione alla Corte costituzionale e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’indirizzo pressoché unanime della giurisprudenza amministrativa: le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali, inclusa la moratoria del d.l. n. 34/2020, sono incompatibili con il diritto unionale e vanno disapplicate. Richiama, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, n. 2679 del 2024. Ne deriva che l’amministrazione ha correttamente rilevato l’inefficacia degli atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie.

Il Tribunale esclude che possa configurarsi un legittimo affidamento in capo alla ricorrente: l’effetto della proroga è tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto, secondo il dictum dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021. La circostanza che la società abbia versato il conguaglio e compiuto investimenti non muta il quadro, perché il titolo su cui confidava era privo di efficacia.

Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 32559 del 2023, il Collegio ne circoscrive la portata: essa ha dichiarato il difetto di giurisdizione solo in relazione alla sentenza n. 18 del 2021 e al profilo dell’ammissibilità degli interventi, senza affrontare nel merito la compatibilità unionale della proroga. I principi dell’Adunanza Plenaria restano quindi insuperati.

Il profilo decisivo è però altro. La concessione della ricorrente non ha finalità turistico-ricreative, ma cantieristiche. Tale circostanza, osserva il Tribunale, preclude in radice l’applicabilità della normativa invocata: la proroga del comma 683 riguarda solo le concessioni elencate dal comma 682, e cioè quelle dell’art. 01, comma 1, d.l. n. 400/1993, in un’elencazione di carattere tassativo. Non vi rientrano le concessioni di cantieri navali e scali d’alaggio, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 350 del 2023.

Respinte le pretese risarcitorie, giudicate generiche e sfornite di prova, il Collegio esclude il rinvio pregiudiziale e la rimessione alla Corte costituzionale e respinge il ricorso, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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