Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e diniego di penalità di mora (TAR Sicilia n. 1940 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto ingiuntivo non opposto, a condizione che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, costituisce condizione di procedibilità dell’azione, restando a carico dell’amministrazione debitrice la prova dei fatti estintivi o impeditivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non ha carattere automatico: può essere esclusa quando la perdurante crisi della finanza pubblica e l’ingente ammontare del debito pubblico integrino concrete ragioni ostative valutabili ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, un decreto ingiuntivo con il quale l’amministrazione resistente è stata condannata al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, rivalutazione e spese di procedura. Il titolo non è stato opposto nel termine di legge ed è stato conseguentemente dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.; è stato poi notificato a mezzo PEC unitamente al decreto di esecutorietà.

Nelle more, l’amministrazione ha corrisposto le sole spese di procedura, senza versare la sorte dovuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza successiva. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in primo luogo la questione di ammissibilità. Rileva che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., evenienza che nella specie risulta documentata dal deposito del provvedimento di esecutorietà.

Il Tribunale verifica poi il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Sono ritenuti rispettati anche i termini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, risultando il titolo notificato a mezzo PEC unitamente al decreto di esecutorietà.

Nel merito, il Collegio accerta il perdurante inadempimento parziale dell’amministrazione, che non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’integrale pagamento. Richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e riconosce l’obbligo giuridico dell’ente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Tribunale la rigetta. Le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico costituiscono, ad avviso del Collegio, ragioni ostative valutabili ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori, idonee non solo a mitigare l’importo ma ad escluderne l’applicazione.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti indicati: è ordinata l’esecuzione del titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, è nominato commissario ad acta il dirigente generale del competente Dipartimento regionale, con riserva di liquidazione del compenso a carico dell’ente inottemperante. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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