Verifica dell’anomalia tra discrezionalità tecnica e difformità solo apparente dell’offerta (TAR Toscana n. 758 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante; sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiato da illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il procedimento non ha carattere sanzionatorio e non mira a ricercare singole inesattezze dell’offerta economica, ma ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e sostenibile. La mancata formalizzazione della verifica sul costo della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 costituisce irregolarità procedimentale non invalidante, ove i costi risultino sostanzialmente adeguati ai minimi delle tabelle ministeriali. La discrasia tra i costi dichiarati in gara e quelli esposti nei giustificativi non integra rettifica inammissibile dell’offerta quando dipenda da un’elencazione promiscua di costi diretti e indiretti e i costi diretti restino immutati.

Il Fatto

Estar indice una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro quadriennale per la fornitura di sistemi radiologici portatili destinati alle aziende sanitarie toscane. Per il lotto n. 7 la legge di gara prevede l’aggiudicazione del 60%, 30% e 10% della fornitura rispettivamente alla prima, seconda e terza classificata. All’esito delle operazioni risultano aggiudicatarie, nell’ordine, tre società concorrenti, dopo che le offerte delle prime due sono state sottoposte a verifica di anomalia con esito positivo.

La ricorrente, classificatasi quarta, impugna la determinazione di aggiudicazione contestando la mancata esclusione delle tre aggiudicatarie. Acquisiti nel corso del giudizio i giustificativi di una controinteressata, la ricorrente propone motivi aggiunti avverso la mancata esclusione della seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla prima classificata, che avrebbe indicato un prezzo unitario non coincidente con la somma dei prezzi di listino dei componenti. La doglianza è infondata: il disciplinare di gara imponeva la compilazione dei modelli C.1 e C.2 a pena di esclusione, ma non richiedeva l’indicazione esaustiva di tutti i codici dei singoli componenti nella scheda C.2/A. Il sistema offerto è descritto in dettaglio nell’offerta tecnica e la mancata indicazione di alcuni codici non incide sull’univocità e determinatezza dell’offerta.

Quanto alla verifica di anomalia, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui essa costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento (Cons. Stato, sez. V, n. 3854/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 2079/2022). Le giustificazioni della prima classificata risultano esaustive: esperienza consolidata, integrazione produttiva interna, prossimità territoriale dello stabilimento, spese generali capienti e utile congruo. Irrilevante l’omessa indicazione di voci secondarie, coperte dalle altre poste.

Sulla posizione della seconda classificata, il Collegio affronta il nodo centrale. Il costo della manodopera ivi dichiarato è inferiore alla stima della stazione appaltante, ma questa costituisce semplice stima della base d’asta, adattabile anche al ribasso. Rileva invece che il monte ore e l’importo siano adeguati ai minimi salariali. La differenza tra i costi in gara e quelli del conto economico allegato ai giustificativi è solo apparente: l’offerta riguardava i costi diretti della commessa, mentre nei giustificativi sono stati elencati indistintamente tutti i costi, compresi quelli del personale impiegato occasionalmente per manutenzione e formazione, riconducibili alle spese generali (Cons. Stato, sez. III, n. 6530/2020; Cons. Stato, sez. V, n. 6786/2020). Il costo diretto ricostruito coincide con quello dichiarato.

Né sussiste difformità tra offerta tecnica e giustificativi sul monte ore per installazione, identico in entrambi i documenti. Quanto alla terza classificata, il costo della manodopera è nettamente superiore alla stima e il costo orario medio eccede i minimi tabellari. L’omessa formalizzazione della verifica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 resta irregolarità procedimentale non invalidante, non essendo dimostrata l’inadeguatezza sostanziale dei costi.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *