Inapplicabilità alle rampe del D.M. 236/1989 sui requisiti degli ambulatori mobili (TAR Liguria n. 340 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e la legge 9 gennaio 1989, n. 13 dettano prescrizioni tecniche sull’accessibilità riferite esclusivamente agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, e ai relativi spazi esterni di pertinenza. Tali prescrizioni non si applicano alle rampe di accesso agli ambulatori mobili, né direttamente né in via analogica, poiché il D.M. n. 236/1989 presuppone l’utilizzo autonomo delle rampe, escluso quando l’accesso del disabile avvenga con l’ausilio del personale. Il giudizio di conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni di gara ha carattere oggettivo e prescinde dalle eventuali ammissioni o valutazioni erronee della stazione appaltante o dei concorrenti. La clausola del capitolato che rinvia alla normativa vigente non estende l’ambito di applicazione di una disciplina ratione materiae inapplicabile.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata, impugnava il provvedimento con cui la ASL 4 aveva aggiudicato a un’altra società un contratto di fornitura di un ambulatorio mobile attrezzato, indetto mediante procedura negoziata ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Unitamente all’aggiudicazione venivano impugnati il verbale di valutazione tecnica, la lettera di invito e i capitolati, ove interpretati nel senso di ritenere conforme l’offerta della controinteressata.
Il ricorso si fondava su un unico motivo: la violazione del capitolato tecnico, della legge n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989. Il capitolato imponeva una pedana mobile o rampe in alluminio removibili “con pendenze a norma”; l’aggiudicataria aveva offerto due rampe con inclinazione di 12°, superiore alla pendenza massima del 5°. Da qui la domanda di annullamento, l’accertamento dell’inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, disponendone l’estromissione. Il titolare dell’intervento è infatti soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base alla Tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021, come modificata dal D.M. 23 febbraio 2023.
Nel merito il motivo è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha osservato che il D.M. n. 236/1989 detta prescrizioni che riguardano esclusivamente gli edifici privati, residenziali e non, e di edilizia residenziale pubblica, di nuova costruzione, oltre alla ristrutturazione degli edifici e ai relativi spazi esterni di pertinenza, come stabilisce l’art. 1 del D.M. stesso. La disciplina attua l’art. 1, legge n. 13/1989, che impone il rispetto delle prescrizioni tecniche ai progetti di costruzione o ristrutturazione di edifici.
Il Tribunale ha escluso anche l’applicazione analogica della disciplina alle rampe degli ambulatori mobili. Il D.M. n. 236/1989 presuppone l’utilizzo autonomo delle rampe, che nel caso di specie manca, poiché l’accesso del disabile all’ambulatorio avviene con l’ausilio del personale paramedico e ausiliario. L’applicazione dei parametri avrebbe inoltre prodotto esiti irragionevoli, poiché la lunghezza delle rampe a norma sarebbe stata superiore a quella compatibile con il loro utilizzo e trasporto a bordo del mezzo.
Quanto all’ammissione della controinteressata circa la non conformità della rampa, il Collegio l’ha ritenuta irrilevante: il giudizio sulla conformità dell’offerta tecnica ha carattere oggettivo e prescinde dalle valutazioni erronee della stazione appaltante o dei concorrenti. La violazione del capitolato tecnico non sussiste, perché questo non conteneva alcuna previsione specifica sulla pendenza delle rampe e si limitava a rinviare alla normativa vigente, inapplicabile al caso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.