Verifica di anomalia dell’offerta e onere probatorio del concorrente che la contesta (Cons. Stato n. 1403 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né disporre un’autonoma verifica sull’esistenza dell’anomalia, essendo consentito il solo controllo estrinseco di logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria. Spetta all’operatore economico che contesta l’aggiudicazione e l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta e fornire gli specifici elementi di prova a sostegno, ai sensi dell’art. 64, comma primo, cod. proc. amm. La mera genericità delle giustificazioni addotte dall’aggiudicatario non è sufficiente, se il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità o irragionevolezza del giudizio, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva della proposta.

Il Fatto

La società appellante, seconda classificata, impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta dall’INPS in favore del raggruppamento facente capo alla controinteressata, relativa al Lotto 1 di una gara per la manutenzione degli impianti termoidraulici, elettrici, antincendio ed elevatori degli immobili strumentali dell’Istituto. Con motivi aggiunti, dopo la parziale ostensione degli atti, la ricorrente chiedeva anche l’annullamento della relazione del RUP che aveva ritenuto congrua l’offerta della controinteressata.

Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva allora appello la società non aggiudicataria, deducendo la modifica del costo della manodopera in sede di giustificazioni, il difetto di istruttoria del sub-procedimento di verifica e la violazione dei Criteri ambientali minimi nella legge di gara, con richiesta subordinata di annullamento integrale della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale resta confinato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità di autonoma verifica nel merito. Su questa base vaglia la censura sulla asserita modifica del costo della manodopera: osserva che l’aggiudicataria aveva indicato in offerta un costo complessivo di euro 628.200,00, comprensivo tanto della manodopera a canone quanto di quella per le attività extra canone, e che i primi giustificativi riguardavano espressamente il solo “totale offerto a canone”.

La Corte valorizza l’art. 3 del capitolato e l’allegato 4, dai quali risulta che la stazione appaltante aveva computato il costo della manodopera sull’intero importo a base d’asta, includendovi le prestazioni extra canone. Ne deduce che non vi fu alcuna rettifica dell’offerta, ma una prima giustificazione limitata alla quota a canone e una seconda estesa all’intero importo contrattuale. L’asserita offerta in perdita deriva, per il Collegio, da un errore di calcolo dell’appellante, che ha caricato i costi della manodopera extra canone sul solo utile riferito alle attività ordinarie.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il motivo è dichiarato in parte inammissibile perché nuovo rispetto al primo grado, e comunque infondato nel merito: spetta al concorrente che contesta il giudizio di anomalia allegare gli elementi di prova della insostenibilità dell’offerta, non potendosi supplire con la sola critica della genericità delle giustificazioni. Il RUP aveva peraltro concentrato la verifica sul costo della manodopera, pari a circa il 67% dell’importo a canone, e i costi orari applicati risultavano conformi alle tabelle ministeriali del CCNL di riferimento.

Sulla censura relativa ai CAM, il Collegio rileva anzitutto il difetto di interesse: l’appellante non ha allegato la prova di resistenza, non avendo dimostrato che una diversa formulazione della legge di gara le avrebbe consentito l’aggiudicazione. Nel merito, la doglianza è infondata perché l’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 impone l’integrazione dei CAM, ma i decreti invocati non risultano applicabili alla fattispecie, o lo sono solo per profili facoltativi, e la lex specialis conteneva comunque clausole coerenti con le prescrizioni ambientali.

L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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