Ampliamento esercizi somministrazione: requisito volumetrico e non soggettivo al 2010 (TAR Valle d’Aosta n. 36 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 90-bis, comma 1, l.r. Valle d’Aosta n. 11/1998, nel testo vigente, consente l’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante incremento volumetrico non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010. Il requisito temporale riguarda l’esistenza del volume edilizio, non la destinazione ad attività di somministrazione: è sufficiente che il richiedente eserciti tale attività al momento della presentazione dell’istanza. Il venir meno della natura di norma ponte della disposizione, dopo la modifica del testo originario, preclude il ricorso alla relazione di accompagnamento della legge istitutiva. In tema di conferenza di servizi, il silenzio consapevolmente serbato dall’amministrazione a fronte delle osservazioni del privato avverso un precedente parere negativo integra assenso senza condizioni ex art. 14-bis l. n. 241/1990 e non impone ulteriore motivazione al provvedimento conclusivo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di appartamenti di un condominio di Courmayeur, impugnano il permesso di costruire rilasciato alla società che gestisce un ristorante negli stessi immobili, per l’ampliamento volumetrico del locale ex art. 90-bis l.r. n. 11/1998. L’intervento consiste nella stabilizzazione di una veranda realizzata nel 2021 per esigenze legate all’emergenza sanitaria, con superficie netta di mq 70 e passaggio della superficie di vendita da mq 140 a mq 210.
I ricorrenti deducono la violazione della norma regionale, l’assenza di posti auto aggiuntivi, la mancata costituzione del vincolo decennale di destinazione, il difetto di titolo di godimento sull’area, l’incongruenza paesaggistica e la qualificazione del piazzale come area inedificabile. Il Comune e la controinteressata resistono chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, decisivo ai fini del principio, il Tribunale osserva che la disposizione richiamata dai ricorrenti è quella introdotta dalla legge regionale n. 18/2009, che operava quale norma ponte nelle more dell’adeguamento dei PRG. Il testo applicabile alla fattispecie è invece quello vigente, che non pone alcun limite temporale alla destinazione dell’immobile, ma solo al volume esistente.
Il requisito soggettivo va quindi riferito al momento della domanda: l’amministrazione ha correttamente preteso che la società esercitasse l’attività di somministrazione alla data dell’istanza e che i volumi da ampliare esistessero al 31 marzo 2010, anche se destinati ad attività diversa. La tesi contraria, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, determinerebbe un ingiustificato vantaggio competitivo in favore degli esercizi attivi da prima del 2010.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Comune non ha confermato in sede decisoria il proprio iniziale parere negativo né ha replicato alle osservazioni della controinteressata: si è pertanto formato il silenzio-assenso ex art. 14-bis l. n. 241/1990, che non richiede ulteriori argomentazioni nel provvedimento conclusivo.
Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che l’art. 6.6, comma 2, lett. d), punto c1), delle N.T.A. rapporta la dotazione di parcheggi alla sola quota di ampliamento: essendo questa pari a mq 70 e inferiore a mq 150, nessun posto auto era dovuto. L’art. 90-bis, comma 5 risulta comunque soddisfatto dai tre posti auto in locazione, per complessivi mq 39 a fronte dei mq 17,5 richiesti. Il vincolo decennale di destinazione opera ex lege dalla dichiarazione di agibilità ed è stato comunque trascritto il 22 aprile 2024.
Il piazzale è di proprietà esclusiva di una società terza che ha autorizzato l’intervento, con esclusione dei divieti condominiali richiamati. La veranda non integra ristrutturazione edilizia del fabbricato e la valutazione paesaggistica, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza, risulta congruamente motivata. Il piazzale non rientra infine tra le aree F1 del PRG. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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