Sostituzione del personale in giustificativi modifica essenziale dell’offerta (TAR Veneto n. 237 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la sostituzione del personale indicato in sede di offerta tecnica con personale diverso e privo della formazione ivi attestata integra una modifica essenziale dell’offerta, inammissibile in sede di giustificativi. La dichiarazione resa in quella fase, secondo cui nell’esecuzione del contratto verrà impiegato personale con un grado di formazione inferiore a quello valutato dalla Commissione, incide su un elemento espressamente associato a un criterio valutativo della lex specialis. È irrilevante che il costo complessivo della manodopera resti immutato, poiché la variazione attiene alla configurazione sostanziale dell’offerta e alla sua valutazione. Alla stazione appaltante non è consentito accettare il mutamento, neppure invocando il principio della reciproca fiducia, che impone all’operatore di eseguire l’appalto con il personale e il grado di formazione dichiarati.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria indice una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento triennale del servizio di recupero e cattura di animali domestici e di gestione del canile sanitario. Partecipano una società controinteressata e una cooperativa sociale ricorrente. La Commissione giudicatrice attribuisce alla prima un punteggio complessivo di 89,56 e alla seconda di 79,76. Il RUP chiede alla controinteressata giustificazioni sul costo del personale e sull’attendibilità degli impegni assunti in tema di pari opportunità generazionali. In quella sede la società indica quattro lavoratori con età inferiore a 36 anni e produce un elenco del personale solo in parte coincidente con quello dell’offerta tecnica: quattro dei tredici operatori originariamente indicati come formati vengono sostituiti con altri quattro privi di formazione. Esaurita la fase delle giustificazioni, l’azienda aggiudica la gara alla controinteressata.

La cooperativa ricorrente impugna l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, la carenza di istruttoria sul giudizio di congruità e, in via subordinata, l’illegittimità del criterio premiale della «conoscenza del territorio».

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la difformità tra la percentuale di lavoratori under 36 dichiarata in offerta e quella indicata in sede di giustificazioni. Il motivo è respinto: la lex specialis non prevedeva criteri che premiassero il numero di lavoratori under 36, la società ha dimostrato che gli stessi sono cinque e non quattro, e anche a voler ritenere modificata l’offerta si tratterebbe di una variazione non essenziale. Il giudizio sull’attendibilità degli impegni in tema di pari opportunità generazionali, reso ex art. 102 del d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’illogicità o dell’evidente travisamento dei presupposti, nella specie non ravvisabili.

È invece fondato il secondo motivo. L’art. 18.1 del disciplinare valorizzava la professionalità del personale impiegato, compresa la formazione, mediante evidenze di partecipazione a corsi e titoli di studio. La clausola va letta alla luce del principio della reciproca fiducia, codificato all’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone alla stazione appaltante di potersi fidare dell’operato degli operatori economici.

Il fulcro della questione non attiene alla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, ma alla valutazione dell’offerta tecnica sotto il profilo della qualità e dell’affidabilità delle risorse professionali indicate. L’attribuzione del punteggio tecnico richiede una comparazione basata su dati reali e riferibili all’organizzazione dell’offerente. Ogni documento che attesta la formazione del personale proposto costituisce una componente strutturale dell’offerta, che la Commissione deve valutare in vista dell’impiego dichiarato in caso di aggiudicazione.

Ne consegue che la dichiarazione resa in sede di giustificazioni, secondo cui nell’esecuzione verrà impiegato personale con formazione inferiore a quella indicata e valutata, determina una modifica dell’offerta inammissibile in sede di giustificativi, incidendo su un elemento espressamente associato a un criterio valutativo. È irrilevante che il costo della manodopera resti immutato, poiché la variazione tocca la configurazione sostanziale dell’offerta e la sua valutazione. L’operato della stazione appaltante è quindi illegittimo. Assorbito il terzo motivo, il ricorso è accolto e l’aggiudicazione annullata, con spese a carico delle parti resistenti in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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