Verifica di anomalia riedita e sopravvenuto difetto di interesse all’appello (C.G.A.R.S. n. 763 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riedizione della verifica di anomalia disposta dal giudice di primo grado, seguita da una nuova verifica conclusa favorevolmente all’aggiudicatario, determina il sopravvenuto difetto di interesse all’appello proposto da quest’ultimo avverso la sentenza che aveva annullato l’aggiudicazione e rimesso la questione alla stazione appaltante. La natura soggettiva del processo consente alla parte appellante di dedurre l’esistenza della causa di improcedibilità, che il giudice dichiara. Resta estraneo al perimetro del giudizio l’esito della rinnovata verifica e il nuovo provvedimento di aggiudicazione, impugnabile con autonomo gravame.
Il Fatto
Il Comune di Siracusa indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un raggruppamento temporaneo si colloca primo in graduatoria con un ribasso del 43,87%. Rilevato il superamento della soglia dei quattro quinti tra punteggio tecnico ed economico, la stazione appaltante avvia la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 93, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e, all’esito dei chiarimenti, aggiudica la gara.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglie le domande caducatorie e annulla gli atti, rinviando alla stazione appaltante per il rinnovo della verifica di anomalia. Il raggruppamento aggiudicatario appella. Nelle more il Comune rinnova la verifica e, con nuova determina, conferma l’aggiudicazione; avverso tale esito la seconda classificata propone autonomo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Le società appellanti contestano che la sentenza di prime cure non abbia concluso per la sostanziale non variazione dell’offerta, poiché le giustificazioni avrebbero riguardato solo una parte marginale dell’offerta economica, nel quadro dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. La censura investe dunque un passaggio effettivo della motivazione e supera il vaglio di ammissibilità.
Il Collegio delimita poi l’oggetto del contendere. Non si discute dell’esclusione in radice del raggruppamento, perché il primo giudice ha disposto la riedizione della verifica, rimettendo l’esito della gara a un successivo esercizio del potere amministrativo. Sul punto la parte appellata non ha proposto appello incidentale.
Da questa premessa discende la decisione. L’esito della rinnovata verifica e il nuovo provvedimento di aggiudicazione esulano dal perimetro del giudizio, come conferma la proposizione di un autonomo gravame. La stazione appaltante, in esecuzione della sentenza, ha concluso la nuova verifica in senso favorevole all’aggiudicatario, sicché viene meno l’interesse alla definizione dell’appello.
Il Consiglio dichiara pertanto il sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo la richiesta dell’appellante. La natura soggettiva del processo implica che rientri nella disponibilità della parte dedurre la causa di improcedibilità. La complessità della fattispecie, che ha reso necessari approfondimenti in sede di verifica come riconosciuto dal consulente del RUP, ancorché con esito favorevole all’aggiudicatario, giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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