Proroghe demaniali marittime disapplicate e obbligo di gara (TAR Lazio n. 307 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente ex lege: l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE impongono il rilascio o il rinnovo all’esito di una procedura selettiva imparziale e trasparente. Il giudice amministrativo e l’amministrazione comunale devono pertanto disapplicare le norme nazionali di proroga, da ultimo l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024. L’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, diretto solo a consentire osservazioni dei terzi, non integra una selezione competitiva. Il riallineamento del titolo concessorio al termine di legge non è revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto europeo, e non dà luogo a indennizzo.
Il Fatto
Una società titolare di concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare impugnava davanti al TAR Lazio la determina con cui il Comune aveva disposto la proroga tecnica di tutte le concessioni in essere sino al 31.12.2024, la delibera di Giunta che la sorreggeva e la precedente delibera di indirizzo.
Il Comune aveva in origine riconosciuto alla ricorrente l’estensione ex lege della durata della concessione sino al 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018. Con gli atti impugnati aveva poi ricondotto l’efficacia del titolo al 31.12.2023, spostandola successivamente al 31.12.2024. La ricorrente lamentava la violazione della direttiva Bolkestein, l’illegittimità della revoca, il difetto di motivazione e la mancata applicazione delle proroghe sopravvenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce la causa con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso e richiamando numerosi precedenti conformi, tra cui le decisioni del Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e n. 1688 del 2025.
La tesi della ricorrente è che la procedura seguita dal Comune fosse essa stessa selettiva e che quindi la proroga potesse salvarsi. Il ragionamento non convince: i concessionari hanno invocato proprio la proroga legale automatica prevista dalla legge n. 145/2018, e quella proroga il Comune ha accordato senza una vera comparazione concorrenziale.
L’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione è stato rispettato solo nella forma: l’avviso serviva a mettere i terzi in condizione di osservare o opporre, non conteneva alcun invito agli operatori economici a presentare istanze concorrenti. Dopo la scadenza del termine per le osservazioni, il Comune ha semplicemente apposto il timbro di estensione al 2033 sul titolo. Manca dunque la pubblicità adeguata e il contenuto minimo di tutela dei candidati potenziali richiesti dalla Corte di Giustizia UE.
Il TAR esclude anche la violazione dell’affidamento: nessuna tutela può darsi a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea. Quanto all’art. 37 cod. nav., il Consiglio di Stato ha chiarito che non è più idoneo a garantire la selezione, sicché l’art. 4 del d.l. n. 118/2022, come novellato, si impone alle autorità comunali.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022 presuppone un rinnovo mediante procedura selettiva che qui non vi è stata. Il riallineamento temporale non è revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: non servono avviso di avvio né indennizzo. Il quarto motivo è inammissibile e infondato, essendo la proroga al 2027 parimenti disapplicabile. Il ricorso è respinto, con spese compensate; il TAR auspica la sollecita pubblicazione della gara, eventualmente preceduta da una breve proroga tecnica.
Nota della Redazione
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