La VIA presuppone la SUP sin dalla verifica di assoggettabilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 153 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica deve essere condotta sulla base del rapporto ambientale preliminare previsto dall’Allegato II della direttiva 2001/42/CE, e non del rapporto ambientale di cui all’Allegato I, che presuppone già la sottoposizione a VAS. La presentazione dell’atto errato integra un vizio procedimentale essenziale e non una mera irregolarità formale. La decisione di non assoggettamento spetta inoltre a un organo distinto dal soggetto che ha redatto il piano: il rapporto ambientale è predisposto dall’autorità proponente, mentre il provvedimento motivato compete all’autorità competente, dotata di adeguata competenza tecnica e di autonomia. L’organo politico che abbia approvato il piano non può svolgere tale funzione né supplirvi con una clausola di stile. La mancanza del rapporto ambientale rende illegittimo il provvedimento di non assoggettamento e travolge gli atti di pianificazione che su di esso si fondano.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile ricadente in zona residenziale storica, impugna la variante al piano urbanistico comunale con cui l’amministrazione ha trasferito la stazione degli autobus circa ottanta metri verso est, riclassificando parte dell’area a zona per attrezzature pubbliche e prevedendo un percorso pedonale di collegamento. L’intervento comporta la sottoposizione a vincolo espropriativo di una porzione del suo fondo pari a 72,40 m².
Il ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione delle norme provinciali in materia di valutazione ambientale strategica e il difetto di competenza nella fase di verifica. Il Comune eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Sez. II n. 4130/2021, Sez. V n. 2164/2018, Adunanza plenaria n. 14/1997), osserva che gli atti di pianificazione territoriale hanno natura generale e non individuano controinteressati in senso tecnico, neppure quando nominano singoli soggetti. La circostanza che siano in corso trattative per accordi urbanistici non integra un interesse qualificato alla conservazione della variante. La tesi comunale risulta anzi contraddittoria, perché qualifica come controinteressati gli stessi soggetti che hanno impugnato l’atto. Quanto agli esercizi commerciali vicini, i vantaggi derivanti dalla pedonalizzazione sono di fatto e indiretti.
Nel merito, la Corte esamina prioritariamente i motivi relativi alla verifica di assoggettabilità, che costituisce fase necessariamente prodromica alla variante.
Il Collegio rileva che il tecnico incaricato ha depositato un rapporto ambientale ex Allegato I, richiamando disposizioni provinciali dettate per la valutazione di impatto ambientale dei progetti, anziché il rapporto ambientale preliminare ex Allegato II. L’atto utilizzato presuppone logicamente l’assoggettamento a VAS: la decisione di non assoggettamento finisce così per fondarsi su un documento che la contraddice. Non vale l’argomento difensivo secondo cui il rapporto sarebbe comunque completo, né quello della modestia degli impatti: il giudizio sull’entità delle ricadute ambientali spetta all’autorità competente, non alla difesa dell’ente.
La Corte censura anche la violazione del riparto di competenze. Le norme provinciali richiamate, parallele agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 152/2006, impongono la separazione tra autorità proponente e autorità competente, chiamata a esprimere un parere motivato in posizione di indipendenza e competenza tecnica, come già affermato dal medesimo TAR (sentenze n. 144/2022 e n. 242/2023). La giunta comunale non può assumere tale ruolo. Nella specie manca ogni prova di conferimento dell’incarico alla commissione urbanistica, il cui parere favorevole attiene al profilo pianificatorio e non alla verifica ambientale. La clausola inserita nella delibera, con cui si dà atto dell’esclusione della VAS, conferma che la valutazione di assoggettabilità è stata effettuata direttamente dall’organo politico.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, con esclusione della delibera consiliare di indirizzo sulla delocalizzazione della stazione degli autobus. Il Comune è condannato alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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