Obbligo motivazionale dei pareri ambientali favorevoli e invalidità derivata dell’autorizzazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 152 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole della Conferenza di servizi in materia ambientale è soggetto a un onere motivazionale pieno: le determinazioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico, anche quando lo scrutinio sul progetto si conclude in senso positivo. L’elencazione di numerose prescrizioni non sostituisce la valutazione intrinseca sull’idoneità del sito, sugli effetti ambientali e sulla salute della popolazione. L’illegittimità del parere ambientale vincolante si trasmette al provvedimento che respinge il ricorso gerarchico e, a titolo di invalidità derivata, al decreto autorizzatorio che su di esso si fonda. Quando l’atto successivo si colloca nella medesima sequenza procedimentale ed è conseguenza inevitabile del primo, senza nuove valutazioni di interessi, opera la invalidità caducante.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava davanti al TRGA di Bolzano la delibera della Giunta provinciale che aveva respinto il secondo ricorso gerarchico avverso il parere favorevole della Conferenza di servizi in materia ambientale e le decisioni di non assoggettamento a V.I.A. di un progetto di cava di ghiaia. Il Comune censurava la carenza motivazionale del parere, l’assenza di sopralluogo e la mancata considerazione del vincolo paesaggistico, della vicinanza alle abitazioni e della zona di tutela archeologica.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche il decreto autorizzatorio alla coltivazione, deducendo violazioni della normativa provinciale sopravvenuta, difetto di istruttoria e contrasto con le prescrizioni del piano urbanistico. La Provincia e il controinteressato resistevano chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10239/2024, che ha riformato la precedente pronuncia del TRGA, confermando la legittimità della delibera con cui la Giunta aveva in un primo tempo accolto il ricorso gerarchico del Comune. Il Giudice d’appello ha affermato che, in un ambito delicato come la tutela dell’ambiente e della salute, l’istruttoria è compiuta solo quando delinea ed esplicita la motivazione favorevole con le sue singole e puntuali ragioni.
Tale statuizione assume efficacia pregiudiziale dirimente. La delibera impugnata si fondava espressamente sulla sentenza del TRGA n. 11/2024, qualificata come vincolante, e su di essa aveva costruito il mutamento di orientamento rispetto alla propria precedente decisione di accoglimento. Riformata quella sentenza, il presupposto del rigetto cade.
Il Collegio ribadisce che l’onere motivazionale non è circoscritto ai soli provvedimenti negativi, ma opera anche in caso di scrutino favorevole del progetto. La normativa di settore richiede determinazioni chiare e analitiche, in quanto la valutazione investe utilizzo delle risorse naturali, inquinamento, sensibilità ambientale dell’area, capacità di carico e importanza paesaggistica e archeologica.
Né le numerose prescrizioni possono sostituire il giudizio di idoneità del sito. La Conferenza avrebbe dovuto valutare l’entità e l’estensione dell’impatto in relazione all’area geografica e alla densità della popolazione, in una zona fortemente antropizzata. Il parere del 6 settembre 2023 ha natura confermativa del precedente, con il quale condivide il difetto motivazionale.
Da qui la invalidità derivata del decreto autorizzatorio, fondato per relationem sui pareri vincolanti e sulla delibera reiettiva. Il Collegio ravvisa altresì un’ipotesi di invalidità caducante, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’effetto travolgente ricorre quando l’atto successivo è conseguenza inevitabile del primo, senza nuove valutazioni di interessi. L’accoglimento assorbe le ulteriori censure e comporta l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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