Verifica di assoggettabilità a VIA e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 3782 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una discrezionalità amplissima che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma presenta intensi profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale nella ponderazione degli interessi coinvolti. Il sindacato del giudice amministrativo resta pertanto limitato ai profili di illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti, ai difetti di istruttoria e al difetto di motivazione. L’onere di provare tali vizi incombe sulla parte ricorrente, che deve fornire allegazioni e riscontri probatori univoci, non riducibili a valutazioni di parte volte a sostituire quelle dell’amministrazione. Finché si fronteggiano opinioni divergenti, tutte parimenti argomentabili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione dell’organo istituzionalmente investito della competenza.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale ricorrente impugna il decreto con cui la Provincia ha escluso dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, il progetto di un polo logistico-produttivo da realizzarsi in un ambito produttivo esistente del piano di governo del territorio comunale. L’impugnazione è limitata alla parte in cui il provvedimento non accoglie la prescrizione della ricorrente relativa al potenziamento del casello autostradale e non dispone un supplemento istruttorio sull’impatto sul traffico autostradale.
La ricorrente contesta il metodo e i risultati dello studio di impatto sul traffico, deducendo l’inattendibilità dei dati di base, la sottostima dell’indotto veicolare e del numero di mezzi pesanti, nonché l’omessa considerazione dell’impatto derivante dagli ambiti di sviluppo limitrofi. Propone un unico motivo di ricorso per eccesso di potere, contraddittorietà, vizio di istruttoria, travisamento e sviamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la decisione sulla assoggettabilità a VIA coinvolge apprezzamenti discrezionali non verificabili tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione. Ne deriva un sindacato circoscritto ai profili di illogicità, incongruità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, da provarsi con riscontri univoci.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che le censure non fanno emergere con sufficiente specificità i vizi denunciati. La ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione dei presupposti tecnici, senza dimostrare che il giudizio dell’amministrazione sia scientificamente inaccettabile. Il provvedimento dà atto che le osservazioni della concessionaria sono state esaminate e che lo studio è stato integrato con ulteriori stress test richiesti dalla stessa ricorrente, dai quali emerge una incidenza modesta sul coefficiente di saturazione del varco in entrata.
Quanto ai dati di traffico, il Collegio osserva che le rilevazioni iniziali, condotte in periodo pandemico, sono state successivamente aggiornate in condizioni di mobilità normalizzate, con verifica dell’affidabilità delle stime basate sui dati satellitari. La ricorrente, pur disponendo di tutti i dati del casello in ragione della propria posizione di concessionaria, non ha prodotto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrarne l’erroneità.
Le doglianze sull’indotto veicolare e sui mezzi pesanti muovono da presupposti indimostrati, tra cui l’assunto che tutti i dipendenti utilizzino la rete autostradale, trascurando le alternative viabilistiche e il servizio di trasporto collettivo previsto dal proponente. La mancata realizzazione di una pista aggiuntiva al casello è stata motivata con l’assenza di studi che la supportino, risultando invece proporzionata la prescrizione di un sistema di rilevazione delle criticità.
Infine, lo scenario di sviluppo degli ambiti limitrofi è ritenuto ipotetico e generico, mentre le simulazioni richieste sono state effettuate e la loro non piena realisticità è stata logicamente giustificata. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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