Verifica del beneficiario e notifica dell’incongruenza: la dicitura “no match” non basta (ABF Collegio di Torino n. 5978 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifici, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che, all’esito del servizio di verifica del beneficiario, rilevi la mancata corrispondenza tra l’identificativo del conto di pagamento e il nome del beneficiario è tenuto, ai sensi dell’art. 5-quater del Regolamento (UE) 2024/886, a darne notifica al pagatore informandolo del fatto che l’autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto non detenuto dal beneficiario indicato. La notifica deve essere idonea a rendere il cliente consapevole dell’esatta portata dell’incongruenza e delle conseguenze dell’esecuzione. La mera indicazione tecnica “No match. Controllo VOP forzato” contenuta nel modulo sottoscritto digitalmente non soddisfa l’obbligo informativo, perché non è facilmente visibile né immediatamente comprensibile dal cliente medio. Ove il servizio di verifica non sia prestato correttamente e ciò determini un’esecuzione inesatta dell’operazione, il prestatore è tenuto al rimborso immediato dell’importo del bonifico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso un intermediario, si recava in filiale per disporre un bonifico ordinario di € 11.500,00 a favore di una società che gli aveva inviato via email il documento fiscale relativo al pagamento. Consegnato il documento al cassiere, sottoscriveva l’ordine di pagamento sul tablet della filiale. Secondo la sua ricostruzione, sul dispositivo compariva soltanto la finestra per la firma, senza che fossero visibili importo, intestatario o IBAN, e senza che gli fosse spiegata la dicitura “No match – Controllo Vop Forzato” presente nella procedura.
Solo dopo essere stato contattato dalla società, che non aveva ricevuto il pagamento, il ricorrente si avvedeva che l’IBAN utilizzato non corrispondeva a quello del beneficiario. Chiedeva quindi all’ABF il rimborso di € 11.500,00, oltre interessi e spese. L’intermediario resisteva sostenendo di aver informato il cliente, verbalmente e tramite la procedura digitale, e di aver ricevuto la sua autorizzazione nonostante l’incongruenza rilevata dal sistema.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel comportamento tenuto dall’intermediario, tramite l’addetto allo sportello, al momento del blocco generato dal sistema di verifica. È pacifico che il bonifico sia stato disposto il 15.10.2025, che l’operazione sia stata autorizzata con firma sul tablet, che i sistemi abbiano rilevato la non corrispondenza tra IBAN e nominativo e che il blocco sia stato superato, come risulta dalla contabile recante la dicitura “No match – Controllo VOP forzato“.
Il Collegio richiama l’art. 5-quater del Regolamento (UE) 2024/886, efficace dal 9 ottobre 2025, che impone al prestatore del pagatore di offrire il servizio di verifica del beneficiario prima che il bonifico possa essere autorizzato e, in caso di mancata corrispondenza, di darne notifica al pagatore informandolo del rischio di trasferimento dei fondi su un conto non detenuto dal beneficiario indicato. Sul punto richiama anche il considerando n. 22 del medesimo regolamento, secondo cui i prestatori che non eseguano correttamente il servizio devono rimborsare immediatamente l’importo del bonifico.
Secondo il Collegio l’intermediario ha agito correttamente nell’apporre il blocco automatico dell’operazione. Non ha invece correttamente eseguito l’obbligo di informazione: il sistema digitale e l’alert visualizzato, consistente nella sola frase “No match. Controllo VOP forzato“, non sono idonei a informare il cliente sulle esatte circostanze dell’ordine né sulle conseguenze della sua esecuzione. La frase, contenuta in un modulo sottoscritto digitalmente e di carattere altamente tecnico, non è facilmente visibile né immediatamente comprensibile e non garantisce una scelta consapevole del cliente.
Il Collegio osserva inoltre che dal processo di firma prodotto dall’intermediario emerge la possibilità di prendere visione dell’intero documento, ma non il passaggio tecnico attivato in caso di mancata corrispondenza. Da qui la conclusione che il servizio di verifica non sia stato prestato correttamente, con conseguente esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento e accoglimento della domanda di restituzione di € 11.500,00.
Il Collegio rigetta invece la domanda generica formulata solo in sede di repliche, in quanto nuova e indeterminata. Quanto agli interessi, esclusa la natura risarcitoria dell’obbligazione, ne riconosce il decorso dal reclamo, atto formale di messa in mora. Rigetta infine la richiesta di spese legali, non documentata e non supportata dai criteri indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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